mantenimento DTA in creditoDalle modalità di esercizio dell’opzione al calcolo del versamento annuo, anche nelle ipotesi di partecipazione al consolidato nazionale o di operazioni straordinarie. Con la circolare 32/E del 22 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la disciplina dell’opzione per mantenere la trasformazione in crediti d’imposta delle Dta di tipo 2, cioè delle attività per imposte anticipate, cui non corrisponde un effettivo pagamento. Un provvedimento direttoriale, inoltre, definisce le modalità di esercizio dell’opzione e infine, la risoluzione n. 60/E, istituisce il codice tributo “2900” da indicare nella delega di pagamento per versare il canone per l’opzione del mantenimento.

 

La circolare ricorda, in primo luogo, che l’articolo 11 del Dl 59/2016, per rendere la disciplina compatibile con le regole Ue sugli aiuti di Stato, prevede che le imprese possano optare per il mantenimento della trasformazione, in riferimento alle attività a cui non corrisponde un effettivo pagamento di imposte (Dta di tipo 2), attraverso un opzione irrevocabile e previo pagamento di un canone annuo fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Resta ferma, invece, l’ordinaria trasformabilità delle Dta di tipo 1, quelle, cioè, a cui corrisponde un pagamento anticipato di imposte.

 

Esercizio dell’opzione: chi, come e quando

 

Come specificato nel provvedimento di oggi, l’opzione si considera esercitata versando il canone entro il 1° agosto 2016 (in quanto il 31 luglio è domenica), è irrevocabile e comporta l’obbligo del canone annuo fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Possono optare per il mantenimento dell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione (contenute nel Dl 225/2010) con riferimento alle Dta di tipo 2, le imprese che, a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, presentano in bilancio attività per imposte anticipate relative a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile o alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile Irap, nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Nel caso in cui il canone non sia dovuto (in quanto le imposte versate sono superiori o pari alle attività per imposte anticipate – Dta di tipo 1), l’opzione può essere esercitata, rispettando lo stesso termine del 1° agosto 2016, inviando una comunicazione all’indirizzo Pec della Dr competente.

 

In caso di partecipazione al regime di consolidato nazionale, tale comunicazione è effettuata dalla consolidante. Nel consolidato, inoltre, il versamento del canone o la comunicazione alla direzione regionale competente da parte della consolidante determina l’esercizio dell’opzione per le società consolidate interessate alla disciplina in esame. Se il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 scade successivamente al 1° agosto 2016, l’opzione può essere esercitata, tramite comunicazione all’indirizzo Pec della Dr competente, entro il termine del 1° agosto, previo versamento del canone.

 

Mancato esercizio dell’opzione

 

Se l’impresa interessata non esercita l’opzione le disposizioni sulla trasformazione delle Dta e sull’utilizzo del credito d’imposta si applica solo alle Dta di tipo 1, cui corrisponde un pagamento anticipato di imposte.

 

Canone annuo

 

E’ determinato applicando l’aliquota dell’1,5% alla differenza tra l’ammontare delle attività delle imposte anticipate il valore di tali attività indicato nell’apposita voce dell’attivo dello stato patrimoniale) e le imposte versate (imposte nette di periodo, anche se corrisposte tramite crediti d’imposta, di ritenute di acconto e di eccedenze d’imposta di precedenti dichiarazioni).

 

Imprese che aderiscono al consolidato

 

Come già accennato, l’opzione da parte della consolidante, comporta l’esercizio della medesima opzione per le imprese partecipate; il versamento del canone è effettuato dalla consolidante.

 

In tema di consolidato, poi, il provvedimento e la circolare di oggi forniscono delle precisazioni in merito a due ipotesi particolari:

 

 

  • un’impresa che ha esercitato l’opzione entra a far parte di un consolidato per il quale tale opzione non è stata esercitata
  • un’impresa che non ha esercitato l’opzione entra a far parte di un consolidato che, invece, l’ha esercitata.

 

 

Nella prima ipotesi l’opzione si intenderà esercitata anche dalla consolidante e dalle consolidate interessate, nella seconda, l’opzione si intende esercitata anche dall’impresa che entra a far parte del nuovo consolidato. In entrambi i casi gli effetti si producono a partire dal periodo d’imposta in cui è efficace il nuovo consolidato o avviene il subentro in quello già esistente. In caso di interruzione o mancato rinnovo del regime di consolidato nazionale, come chiarito da circolare e provvedimento, entro un mese dalla data in cui si verifica l’interruzione o il mancato rinnovo, la consolidante e le consolidate per le quali si è interrotta la tassazione di gruppo possono esercitare l’opzione inviando una comunicazione alla Dr delle Entrate territorialmente competente, tramite Pec.

 

Operazioni straordinarie

 

Il Dl 59/2016  prevede una riapertura dei termini per le imprese che non hanno esercitato l’opzione entro il 1° agosto 2016 e che partecipano a un’operazione di fusione o scissione. A partire dall’esercizio successivo a quello  in  corso al 31 dicembre 2015, le imprese interessate che non abbiano esercitato l’opzione entro i termini e che incorporino o risultino da una o più fusioni di  altre imprese, oppure siano beneficiarie di una o più scissioni, possono optare per il mantenimento della trasformazione delle Dta, entro un mese dalla chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui  ha effetto  la fusione o la scissione.