Se non si procede con l’espletamento del sopralluogo obbligatorio, è possibile l’esclusione dalla gara? Ecco la recente sentenza.


Una recente sentenza del Tar della Campania ha ribadito un principio fondamentale nel mondo degli appalti pubblici.

La stazione appaltante ha l’obbligo di definire, in maniera chiara e precisa, i requisiti per la partecipazione alla gara.

Però, spetta all’impresa, in base al principio di autoresponsabilità, valutare i requisiti e adottare le misure necessarie per dimostrare il possesso di tali requisiti.

Ad esempio, se la stazione appaltante ritiene che il sopralluogo sia indispensabile per poter formulare un’offerta adeguata e consapevole, allora l’omissione di quest’adempimento, da parte dell’impresa, può portare all’esclusione dalla gara.

Ecco nel dettaglio.

Esclusione dalla gara per mancato sopralluogo obbligatorio: la sentenza

Sul tema, si è pronunciato il Tar della Campania con la sentenza n°4837 del 24 luglio 2024, nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di un servizio integrato di raccolta rifiuti nel comune di Procida.

Nel caso preso in esame, l’OE non aveva effettuato, prima della formulazione dell’offerta, il sopralluogo indicato nel disciplinare di gara come obbligatorio, pena l’esclusione.

Il sopralluogo doveva avvenire col personale della Stazione Appaltante, sia per garantire la presa visione dei luoghi e sia per garantire l’effettiva esecuzione del sopralluogo anche nelle zone non accessibili (perché chiuse a chiave), ma interessate dal servizio.

La ditta, quindi, si era vista esclusa dal bando, perché non aveva effettuato il sopralluogo insieme al personale dell’ente, come previsto nella clausola del bando.

L’azienda, quindi, ha fatto ricorso al Tar, sostenendo che la clausola del bando che prevedeva l’esclusione in caso di mancato sopralluogo congiunto fosse illegittima, in quanto non prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Esclusione dalla gara per mancato sopralluogo obbligatorio: la decisione del giudice

Il Tar ha respinto il ricorso della ditta, confermando la legittimità della clausola del bando.

Il giudice ha spiegato che il nuovo codice, pur limitando le cause di esclusione dalle gare, non vieta alla stazione appaltante di richiedere un sopralluogo congiunto quando questo è necessario per garantire la buona riuscita del servizio.

Il sopralluogo congiunto, infatti, serve a:

  • Valutare la complessità del servizio per permettere all’impresa di rendersi conto delle specifiche esigenze del luogo e di formulare un’offerta più adeguata;
  • Garantire la trasparenza in modo da assicurarsi che l’impresa abbia una conoscenza diretta delle condizioni del luogo e delle eventuali problematiche;
  • Prevenire contenziosi, riducendo il rischio di dispute future tra l’impresa e la stazione appaltante.

La stazione appaltante deve chiarire l’effettiva portata dei requisiti richiesti. Ma spetta all’operatore economico adottare una condotta diligente per rispondere alle clausole del contratto.

Se il personale incaricato dalla stazione appaltante al sopralluogo è assente, nessun rilievo può essere fatto con un’autocertificazione sottoscritta dal delegato dell’operatore economico, perché non può rivestire alcun valore equipollente, rispetto ad un atto (con valore) di certificazione di un organo della stazione appaltante.

L’art.10 del decreto legislativo 36/2023 non è stata violato, perché le amministrazioni possono stabilire delle regole particolari per partecipare ad un appalto, soprattutto quando il lavoro da affidare è complesso.

Questo significa che l’amministrazione può chiedere requisiti specifici, come ad esempio un sopralluogo, se ritiene che siano necessari per scegliere l’impresa più adatta.
E ciò trova fondamento nell’art.92, comma 1 del decreto legislativo 36/2023, secondo cui

“Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati”.

Cosa devono fare le imprese?

Per le imprese, che partecipano a gare d’appalto, è fondamentale prestare la massima attenzione alle clausole dei bandi e rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dalla stazione appaltante. Il sopralluogo congiunto non è solo un adempimento formale, ma un elemento essenziale per la buona riuscita del progetto.

Il sopralluogo congiunto garantisce la trasparenza e la correttezza delle procedure di affidamento dei servizi pubblici e le imprese che non rispettano questo obbligo rischiano di essere escluse dalla gara.

 

Qui il testo della sentenza del Tar della Campania.