Il TAR Lecce, con la Sentenza del 15.12.2016 n. 1906, ha espresso chiarimenti sui casi di mancato invito del gestore uscente nelle gare d’appalto da parte delle Stazioni Appaltanti.
Da rilevare anzitutto che il Comune non ha provveduto attraverso la procedura negoziata ma ha deciso di scegliere l’affidamento diretto.
Posto ciò, è da osservare che, avendo la ricorrente effettuato il servizio negli anni precedenti, il mancato invito alla procedura si giustifica agevolmente con l’applicazione del principio di rotazione.
Infatti, trova applicazione alla fattispecie l’art 36, comma primo, d.lgs. 50/2016, il quale prevede espressamente il “rispetto del principio di rotazione”, e, trattandosi di una norma speciale relativa alle gare sotto soglia, essa prevale sulla normativa sulle gare in generale (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 4 ottobre 2016, n. 419).
“Non può configurarsi, in linea di principio, alcun obbligo per la Stazione appaltante di invitare, ad una gara informale … il gestore uscente, ma una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima partecipazione, e in caso di esercizio effettivo, la stessa stazione appaltante deve dare motivato conto all’esterno; in sostanza, ove l’Amministrazione si determini a invitare anche il precedente gestore, dovrebbe spiegare l’apparente contrasto con il principio, normativamente fissato, di rotazione” (Tar Aquila, sez. I, 9 giugno 2016, n. 372).
In sostanza, il mancato invito risulta legittimo e conforme alla legge di gara, a nulla rilevando la questione delle previe contestazioni, posto che il tipo di gara in questione, sotto soglia, determina l’applicazione del principio di rotazione.
In allegato il testo della Sentenza.