Suddivisione in lotti, affidamenti posteriori e apertura buste: ecco il parere del Consiglio di Stato in una recentissima Sentenza.
Propone ricorso una società che si era aggiudicata il quarto di quattro lotti previsti dal bando di gara. Sul tavolo dei giudici, tra i motivi del ricorso, soprattutto quello legato alla violazione delle regole in tema di pubblicità della gara relativamente alla fase dell’apertura dell’offerta economica, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante.
Suddivisione in lotti, affidamenti posteriori e apertura buste: il parere del Consiglio di Stato
Ad occuparsi del caso è stata la sentenza del consiglio di Stato n. 627/2021.
L’articolo 51 del Codice prevede che
“le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture” […] le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica”.
L’annullamento del primo lotto ha avuto l’effetto di modificare non l’intera gara, ma un particolare segmento, costringendo la stazione appaltante a rinnovare la fase di valutazione delle offerte.
Per quanto riguarda invece la mancata “trasparenza” nell’apertura delle buste, l’apertura delle buste deve avvenire in seduta pubblica, per assicurare la trasparenza massima della procedura del bando di gara. Ma, dicono i giudici, questi principi
“vanno verificati, quanto alla predicabilità nei rigidi termini suesposti delle relative implicazioni, in stretta aderenza con il regime delle singole procedure selettive onde accertare l’effettiva replicabilità del rischio che mirano a scongiurare”.
L’apertura delle buste è avvenuta in via telematica, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, che consente, scrivono i giudici
“di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un’immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica”.
Secondo i giudici, bene ha fatto il Tar a non annullare l’intera gara, ma solo, nello specifico, di verificare di nuovo il lotto specifico. Perché, una volta accolto il vizio procedurale, come in questo caso, dell’atto della sequenza procedimentale, vale il principio secondo cui deve essere annullato solo l’atto in questione e non quelli precedenti.
Il testo della Sentenza
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it