locazione contratto turisticoLa locazione con contratto turistico, durante il periodo estivo, dell’abitazione acquistata con i benefici prima casa comporta la decadenza dall’agevolazione?

 

Alessandro Romani

 

La locazione con contratto turistico fa decadere benefici Prima Casa?

 

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la locazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa (articolo 1, tariffa parte I, nota II-bis, Dpr 131/1986) non implica la decadenza dal beneficio, poiché non si verifica la perdita del possesso dell’immobile (circolare 18/E del 29 maggio 2013, paragrafo 3.11.3).

 

Il contratto di locazione con fine turistico (conosciuto anche con il nome di “affitto turistico”) è sostanzialmente regolato dagli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile. L’art. 1,c. 2, lett. c) della legge 431/1998 esclude espressamente l’applicabilità della maggior parte delle norme ivi contenute agli alloggi aventi finalità turistico-abitative. Inoltre, la disciplina delle locazioni turistiche non rientra neppure in quella particolare per le locazioni di natura transitoria di cui all’art. 5 della medesima legge.

 

Il conduttore si impegna a godere dell’immobile ad uso abitazione civile esclusivamente per finalità turistiche.

 

È fatto divieto al conduttore di sublocare o di concedere a terzi, anche in via precaria e/o temporanea, il godimento dell’immobile, pena la risoluzione ipso iure del contratto.

È fatto obbligo al conduttore di conservare e custodire l’immobile con la dovuta diligenza, provvedendo alla ordinaria manutenzione, impegnandosi a non modificare né trasformare l’immobile, restituendolo al termine del presente contratto nello stato di fatto e di diritto in cui lo ha ricevuto, fatto salvo il normale deterioramento d’uso.