settoreIl terzo settore rappresenta un’importante realtà nel Paese, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, che sotto il profilo occupazionale. Le amministrazioni pubbliche ricorrono frequentemente agli organismi no-profit per l’acquisto o l’affidamento di servizi alla persona. Nonostante il notevole impatto della spesa per i servizi sociali sulle finanze pubbliche, si registra ancora oggi la mancanza di una specifica normativa di settore che disciplini in maniera organica l’affidamento di contratti pubblici ai soggetti operanti nel terzo settore. L’occasione per rimediare a tale carenza potrebbe essere rappresentata dall’approvazione del disegno di legge recante le Linee guida per una revisione organica della disciplina riguardante il terzo settore (d.d.l. n.1870 approvato alla Camera dei deputati il 9.4.2015).

 

L’intervento si inserisce nel quadro normativo comunitario e nazionale vigente in materia di affidamenti di servizi sociali e nel sistema normativo di settore (l. 8 novembre 2000 n. 328 sul sistema integrato di servizi sociali e decreto attuativo d.p.c.m. 30 marzo 2001; l. quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266; l. 30 dicembre 1995 n. 563 e relativo regolamento attuativo d.m. 233 del 2 gennaio 1996, in materia di accoglienza degli immigrati irregolari; d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e l. 30 giugno 2002 n. 189 in materia di accoglienza agli stranieri regolarmente soggiornanti; l. 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla l. 10 ottobre 1986, n. 663 e dalla l. 22 giugno 2000 n. 1938., in materia di recupero dei soggetti detenuti; l. 8 novembre 1991 n. 381 in materia di cooperative sociali di tipo B).

 

Ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 112/1998, per «servizi sociali» si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della propria vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

 

Il sistema di programmazione dei servizi sociali delineato dalla l. 328/2000 prevede un obbligo di aggregazione della domanda, individuando l’unità minima di riferimento nell’«ambito» territoriale 7 anziché nel singolo Comune. Gli ambiti sono individuati ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. a) tramite forme di concertazione con gli enti locali interessati e, di norma, coincidono con i distretti sanitari. Dette previsioni pongono un problema di coordinamento con l’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. 163/2006 che prescrive, in via generale, l’operatività del meccanismo aggregatore per l’acquisizione di lavori, beni e servizi per i Comuni non capoluogo di provincia.

 

Oltre che nell’attività di programmazione, le organizzazioni del terzo settore hanno un ruolo di rilievo anche in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell’art. 7 del d.p.c.m. 30 marzo 200110. La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.

 

Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di:

 

– inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;

 

– collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;

 

– messa in comune di risorse per l’attuazione di progetti e obiettivi condivisi.

 

Al fine di garantire la correttezza e la legalità dell’azione amministrativa, le amministrazioni, nel favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione, devono mantenere in capo a se stesse la titolarità delle scelte. In particolare, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali, redigendo un progetto di massima che serve anche a orientare i concorrenti nella predisposizione della proposta progettuale.

 

Per il testo completo della determina ANAC potete consultare il file in allegato a questo articolo.