pubblicita porta a portaIl Tar Piemonte, con la sentenza 742/2017, ha espresso un giudizio relativo al campo del recapito porta a porta di posta pubblicitaria, non indirizzata per alcune disposizioni di un regolamento comunale per la pulizia urbana e il decoro ambientale.


 

Non è necessario che l’amministrazione emetta un atto sanzionatorio, e neppure che tale atto sia parimenti impugnato. “Se l’amministrazione informa le imprese del settore che una certa attività economica è sottoposta a dei limiti, e a delle sanzioni in caso di inottemperanza, l’interesse all’impugnazione si collega alla decisione delle imprese di svolgere la propria attività senza subire, o senza subire ancora, 1 predetti limiti.”

 

Seguendo questa tesi non è necessario che il ricorso avverso l’atto regolamentare sia proposto solo impugnando  un  atto  esecutivo, ovvero dimostrando di esercitare  l’attività  nel  territorio,  poiché  “se un regolamento impone una regola associata a una sanzione pecuniaria, vi è interesse all’impugnazione quando il soggetto colpito ritenga non più tollerabile il peso economico aggiuntivo  costituito dalla spesa per le sanzioni”.

 

Nel caso in esame va anche evidenziato che proprio in base all’art 12 del Regolamento l’attività può essere avviata solo in determinate giornate, con divieto di inserimento nelle cassette in cui vi è la volontà di non ricevere pubblicità, con la previsione di una sanzione, poi definita dall’art 16.

 

La ricorrente, quale operatore del settore e della zona (svolge attività nei comuni limitrofi), ha quindi un interesse concreto ed attuale all’impugnazione di quelle disposizioni che  limitano  la  propria attività, poste nell’art 12, ad esclusione  dell’ultimo  capoverso, in cui si fa divieto di imbrattare muri e deturpare muri e manufatti.

 

Dunque l’amministrazione comunale non dispone di poteri autorizzatoti relativi all’attività di distribuzione di materiale pubblicitario. Si tratta infatti di  un’attività essenzialmente libera, come la generalità dei servizi resi da privati (v. art. 10 del Dlgs. 26 marzo 2010 n. 59), e tutelata dalle norme che proteggono e favoriscono l’iniziativa economica (v. art. 1 del DL 24 gennaio 2011).

 

Gli obblighi imposti dal Comune sono quindi illegittimi per contrasto con i principi della liberalizzazione economica ormai codificati anche nell’ordinamento interno (TAR Lecce, sez. II, 26 maggio 2014, n. 1288; TAR Brescia, sez. I, 9 luglio 2015, n. 905 e 22 marzo 2013, n. 284). Sicché, della norma regolamentare, anche laddove intesa (nel senso sostenuto dalla parte resistente) come recante disposizioni direttamente impingenti sulla materia della distribuzione di materiale pubblicitario, non potrebbe che disporsi la disapplicazione, m quanto contrastante con sovraordinate disposizioni legislative.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.