Lo sostiene la Corte di Cassazione: il dipendente che fa “avances” e ci prova in maniera inopportuna con le proprie colleghe può essere licenziato.
Un dipendente ha perso il lavoro a seguito di comportamenti inappropriati sul luogo di lavoro, segnatamente avanzamenti indesiderati nei confronti delle colleghe.
La giusta causa è stata motivata dalla mancanza di rispetto dell’uomo verso le vittime delle sue attenzioni indesiderate, ripetute e disturbanti. Tali comportamenti hanno creato disagio e turbamento tra le destinatarie, violando la dignità e la sicurezza delle stesse e compromettendo il decoro e la correttezza nel contesto lavorativo.
Licenziato il dipendente che fa “avances” alle colleghe
La società, prima di procedere al licenziamento, ha adottato una diffida nei confronti del dipendente. Tuttavia, nonostante tale avviso, il dipendente ha continuato a persistere nei suoi comportamenti inappropriati, mettendo a repentaglio la tranquillità e la sicurezza delle lavoratrici. L’atto della società, secondo quanto stabilito dall’ordinanza 31790/23 della Cassazione, pubblicata il 15 novembre dalla sezione lavoro, non ha esaurito il potere discrezionale del datore di lavoro.
Il licenziamento disciplinare del bancario, accusato di aver molestato due colleghe, è stato confermato in modo definitivo. Le testimonianze delle donne coinvolte sono state cruciali per la decisione, poiché hanno dimostrato di aver provato fastidio e talvolta paura a causa degli approcci dell’uomo.
La banca ha emesso una dettagliata diffida nei confronti del dipendente, non solo per la violazione delle disposizioni aziendali, ma anche per adempiere agli obblighi di garanzia e protezione della salute e sicurezza delle dipendenti.
È stato respinto l’argomento difensivo secondo cui i fatti precedenti alla diffida non dovrebbero essere considerati nel procedimento disciplinare. La sequenza temporale è stata ritenuta in conformità con la legge: la diffida rappresenta un esercizio del potere direttivo, ma il dipendente ha continuato con i suoi comportamenti inappropriati.
L’inadempimento ha giustificato il procedimento disciplinare, che ha incluso la recidiva per una precedente sanzione di diversa natura. La giusta causa di licenziamento è stata considerata una clausola generale che può essere concretizzata anche con fattori esterni relativi alla coscienza generale.
Il testo della Sentenza
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it