licenziamento-illegittimo-rifiuto-part-timeCon l’ordinanza 10142 la Corte di Cassazione ha deciso: licenziamento illegittimo per rifiuto di part time o full time. Ecco le motivazioni espresse dai giudici.


Licenziamento illegittimo se c’è rifiuto di part time o full time. La Sentenza della Cassazione chiarisce l’obbligo di consenso tra le parti in caso di trasformazione da part-time a full-time e viceversa.

Nel caso specifico una lavoratrice era stata licenziata per aver rifiutato la trasformazione del proprio rapporto di lavoro.

Licenziamento illegittimo per rifiuto di part time o full time

Secondo la Corte di Cassazione, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, che la modifica:

“ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. n. 61 del 2000, non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita del consenso scritto del lavoratore”.

La variazione è infatti inammissibile senza il consenso dell’interessato, come spiega il D.lgs. 61/2000 all’art.5:

“Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.”

Si è infatti sottolineato che la modalità oraria è un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time sicché, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell’intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà.

Il licenziamento è pertanto illegittimo.

Stabilita pertanto la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro con adibizione della lavoratrice alle stesse mansioni svolte al momento del licenziamento e condanna al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento al ripristino del rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali oltre che alle spese di entrambi i gradi di giudizio.