Tra i documenti del veicolo riveste un ruolo fondamentale la carta o libretto di circolazione: essenziale per poter muoversi liberamente con il proprio veicolo.
Quando si guida ci sono dei documenti che vanno tenuti sempre a bordo del veicolo, pena sanzioni e/o sequestro del mezzo.
Oltre alla patente di guida uno di questi è senza dubbio il libretto di circolazione.
Scopriamo dunque nello specifico che cos’è, a cosa serve e come funziona.
Elenco documenti di un veicolo
Tutti i documenti vanno tenuti in ordine e vanno sempre esibiti su richiesta.
Nello specifico parliamo dei seguenti documenti:
- patente di guida
- carta o libretto di circolazione
- certificato di assicurazione
- bollo blu o verde
- modulo blu per la constatazione amichevole
Come abbiamo anticipato oggi ci soffermeremo sul libretto di circolazione.
Il libretto di circolazione
In parole semplici la carta o libretto di circolazione è un documento necessario alla circolazione e alla guida su strada pubblica di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che assolve alla funzione di attestarne l’idoneità alla circolazione.
Occorre ricordare che è importante che il conducente la porti sempre con sè all’interno del veicolo per poter circolare.
Il Codice della Strada vieta severamente la circolazione senza libretto e dispone, oltre all’eventuale ritiro, multe e sanzioni. Inoltre la carta di circolazione rientra fra i documenti di cui si deve essere in possesso per vendere la propria auto.
È rilasciata dall’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del veicolo.
La legenda
Per una corretta lettura della carta di circolazione, però, è necessario conoscere un’apposita legenda di codici.
Le varie voci sono inserite in una legenda sul retro del libretto di circolazione.
Qui di seguito riportiamo un elenco di tutte le voci con le rispettive corrispondenze.
A: targa del veicolo
B: data della prima immatricolazione del veicolo
C.2.1: cognome proprietario del veicolo (o ragione sociale)
C.2.2: nome data di nascita del proprietario
C.2.3: indirizzo del proprietario
C.1.1: cognome intestatario del veicolo (o ragione sociale)
C.1.2: nome dell’intestatario e data di nascita
C.1.3: indirizzo dell’intestatario
C.3.1: cognome o ragione sociale
C.3.2: nome
C.3.3: indirizzo
D.1 – Marca
D.2 – Modello
D.3 – Denominazione commerciale
E – Numero d’identità del veicolo, numero del telaio
F – Massa
F.1 – Massa massima ammissibile
F.2 – Massa massima ammissibile del veicolo in servizio nello Stato di immatricolazione
F.3 – Massa massima ammessa dell’insieme
G – Massa del veicolo in servizio carrozzato in kg
H – Durata di validità, se non illimitata
I – Data di immatricolazione alla quale si riferisce il libretto
J – Categoria del veicolo
J.1 – Destinazione e uso
J.2 – Carrozzeria
K – Numero di omologazione
L – Numero di assi
M – Interasse
N – Per i mezzi di massa superiore alle 3.5 tonnellate, indica la ripartizione della massa sui vari assi, identificati come N.1; N.2; N.3; N.4; N.5
O – Massa massima ammessa a rimorchio
O.1 – Rimorchio frenato (espresso in kg); O.2 – Rimorchio non frenato (espresso in kg)
P – Motore
P.1 – Cilindrata
P.2 – potenza massima in kilowatt
P.3 – Tipo di alimentazione (benzina/diesel)
P.4 – regime in giri/min al quale è espressa la potenza; P.5 – Numero di serie del motore
Q – rapporto peso/potenza per i motocicli, riportato in Kw/kg
R – Colore
S – Posti a sedere
S.1 numero di posti a sedere compreso il conducente
S.2 – Numero di posti in piedi eventualmente disponibili
T – Velocità massima
U – Rumorosità in decibel; U.1 – a veicolo fermo; U.2 – regime motore in giri/min; U.3 – a veicolo in marcia
V – Emissioni inquinanti (espresse in g/km o g/kwh)
V.1 – Co2
V.2 – HC
V.3 – NOx
V.4 – HC + NOx
V.5 – particolato (per motori diesel)
V.6 – regime di assorbimento per motori diesel (in giri/min)
V.7 – Co2
V.8 – consumo dichiarato in litri/100 km nel ciclo misto
V.9 – Classe di emissioni inquinanti (Euro 1, Euro 2, Euro 6, ecc…)
W – Capacità del serbatoio
Nota bene
Il libretto di circolazione, in conseguenza dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 98/2017 sarà progressivamente sostituita dal Documento Unico di Circolazione e di proprietà (DU).
Il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo
Il D. lgs. n. 98/2017, entrato in vigore dal 1° gennaio 2020, prevede la progressiva ’introduzione del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà (DU) del veicolo, in sostituzion della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà del veicolo (CdP cartaceo o CdP digitale).
IL DU è costituito dall’attuale modello di Carta di Circolazione nel quale sono annotati anche i dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo presenti nel Pubblico Registro Automobilistico.
Poiché l’emissione del DU avverrà progressivamente per tipologia di operazioni e, per i veicoli già immatricolati/iscritti al PRA, in occasione della prima operazione effettuata, potranno coesistere nel corso del tempo veicoli dotati di Carta di Circolazione e CdP con veicoli già dotati, invece, di DU.
Quindi dal 2 marzo 2021, in caso di smarrimento/furto o deterioramento/distruzione del CdP cartaceo (per i veicoli ancora muniti di tale documento) non viene più rilasciato il duplicato CdP ma risulterà emesso il nuovo DU.
Analogamente si emette il DU nel caso di furto/smarrimento o deterioramento/distruzione della carta di circolazione.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it