Il Senato ha dato il via libera al nuovo disegno di legge che prevede il legittimo impedimento per gli avvocati: ecco di cosa si tratta. 


Una piccola rivoluzione nel mondo forense che potrebbe aprire la strada a ragionamenti più ampi su tutto il mondo delle libere professioni, dove non esistono giorni di ferie né di malattia se non a scapito del proprio rendimento professionale e delle proprie tasche.

Nella seduta del 18 settembre scorso, il Senato ha dato via libera al disegno di legge n. 729 recante disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore, inviandolo all’esame della Camera dei deputati per terminare il percorso di approvazione.

L’obiettivo specifico della norma proposta è tutelare gli avvocati che, per cause non dipendenti dalla propria volontà, cosiddette di ‘forza maggiore’, non riescano a presentarsi in aula o manchino una scadenza processuale, purché dimostrino, carte alla mano, di essere incorsi in un ‘legittimo impedimento’.

Soltanto tre articoli, ma molti significativi, dovrebbero andare a modificare alcune procedure ad oggi ‘bloccate’ in caso di assenza o mancanza del difensore.

La giurisprudenza ha chiarito che, in tali situazioni, il difensore non è tenuto a designare un sostituto, a meno che l’impedimento non sia prevedibile e quindi fronteggiabile per tempo.

Legittimo impedimento per gli avvocati: cosa prevede la legge

La futura legge ‘Stefani’, dal nome del suo promotore, intende colmare un vuoto normativo nel processo civile. A cominciare dall’articolo 1: questo va a modificare l’articolo 153 del Codice di Procedura Civile, introducendo la possibilità di remissione in termini.

La rimessione in termini è la facoltà concessa al giudice di prorogare i termini processuali per il difensore, in caso di impedimenti fortuiti, di forza maggiore, malattia improvvisa, infortunio, condizioni di salute legate alla gravidanza e necessità di assistenza a familiari con disabilità o gravi patologie.

Ovviamente è esclusa la possibilità di remissione in termini in caso di mandato congiunto, visto che l’altro difensore potrebbe supplire alle attività necessarie.

L’articolo 2 interviene con una modifica dell’articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.c., stabilendo che l’assenza del difensore all’udienza, giustificata da legittimo impedimento, cioè per le stesse ragioni gravi e non prevedibili riportate in art. 1, comporta il rinvio dell’udienza stessa.

Per finire, l’articolo 3 interviene sull’articolo 420-ter del Codice di Procedura Penale, ampliando l’istituto del legittimo impedimento anche ai casi di salute di figli o familiari del difensore, permettendo di riconoscere ulteriori situazioni giustificative per l’assenza in udienza del difensore.

Legittimo impedimento per gli avvocati: la reazione

Positivo il riscontro del mondo forense rispetto alla norma, in una nota condivisa a latere delle prime fasi di approvazione, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, ha dichiarato:

“Questo provvedimento riconosce e salvaguarda il diritto degli avvocati a esercitare la propria professione senza compromettere il diritto alla difesa dei cittadini, consentendo loro di conciliare l’attività professionale con le esigenze personali e familiari”.

Da comuni cittadini quello che preoccupa è innanzitutto la garanzia del corretto svolgimento del processo, ma anche la necessità da più parti sollevata, di avere tempi certi delle procedure, che purtroppo nel nostro ordinamento sono spesso lunghissimi.

Basti pensare che, stando a quanto previsto dalla norma, una sentenza di primo grado per una causa civile dovrebbe essere emessa entro 30 giorni dal deposito delle note conclusive, ma spesso vi si impiegano anche 7 mesi.

Per fare solo alcuni esempi di riferimento, una causa ereditaria può arrivare a durare anche 6-7 anni, il ricorso contro una sanzione amministrativa può protrarsi per circa 3 anni, mentre una causa in materia condominiale non dura meno di 3-4 anni.  Il tempo di durata di un procedimento, che affronti i tre gradi di giudizio, può arrivare ad otto anni.

Ci si augura quindi che il corretto, sacrosanto diritto dei difensori ad avere necessità personali ed imprevisti non si traduca in un ulteriore allungamento dei tempi procedurali.


Fonte: articolo di Rossella Angius