cyber warIl via libera della Camera alla legge sulla “Tutela dei minori per la  prevenzione e il contrasto del fenomeno” è un passo avanti importante che compie l’Italia per affrontare il delicato problema del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole e non solo. Intanto c’è da sottolineare come grazie a questo provvedimento (in attesa di approvazione definitiva) si vada a colmare una lacuna che riguarda la definizione normativa del fenomeno. Il testo definisce il bullismo come “l’aggressione o la molestia, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione. Sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni o violenze fisiche e psicologiche, istigazione all’autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni anche relative alla razza, alla lingua, alla religione, all’orientamento sessuale, all’opinione politica, all’aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima”. Mentre il cyberbullismo è descritto come “fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche”.

 

Ma quali sono le azioni previste dalla legge? La possibilità di richiedere la rimozione di contenuti oggetto di persecuzione online sia al minore sia al suo genitore. Il Garante per la Privacy verifica l’intervento del gestore del sito e, se questi non abbia adottato le misure entro 48 ore dalla richiesta, vi provvede direttamente. I gestori dei siti dovranno dotarsi di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimozione o blocco dei dati. È previsto anche l‘ammonimento del questore per quegli atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d’ufficio. Fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore potrà convocare il responsabile ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Se l’ammonito è minorenne, il questore convoca con l’interessato almeno un genitore.

 

Ma la legge regolamenta anche la pena detentiva che va da da 1 a 6 anni di reclusione. Il carcere riguarda lo stalking commesso per via informatica o telematica che sarà punito anche in casi di scambio di identità, invio di messaggi o divulgazione di testi o di immagini o diffusione di dati sensibili o informazioni private, carpiti con l’inganno o con minacce. Altro punto di forza di questa legge è l’istituzione, in ogni istituto, di docente referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al dirigente scolastico spetterà, inoltre, il compito di informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore.

 

Per quanto riguarda l’uso di internet. quindi, la legge non prevede nessuna “censura” – come qualcuno ha evocato – rispetto alla libertà di espressione degli utenti, che non viene assolutamente messa in discussione dall’impianto normativo. Le nuove regole, invece, serviranno a creare “ordine” in quello che rischia di trasformarsi in un “far web” per gli utenti e in una “zona franca” dove tutto sia possibile: anche fare del male alle persone. Questo non è più tollerabile, come segno di rispetto per le migliaia di vittime già colpite da bullismo e cyberbullismo e per garantire una tutela ormai indispensabile anche ai tantissimi minori che ogni giorno frequentano la rete e i social network. Bene anche l’individuazione di un docente referente per ogni scuola in materia di bullismo. Questo significa responsabilizzare ancora di più insegnanti ed educatori sul problema e individuare soluzioni che possano essere personalizzate in base alle caratteristiche e alle peculiarità dei singole comunità scolastiche. E se la legge interviene regolamentando anche possibili comportamenti devianti degli adulti, oltre che dei minori, la normativa ha oggi ancora più senso se rapportata a episodi di cronaca come quello recentemente accaduto a Tiziana Cantone.

 

In ultimo è bene sottolineare il ruolo fondamentale che spetterà al Miur in riferimento alle scuole per la formazione del personale scolastico e il coinvolgimento degli studenti in attività di prevenzione e sensibilizzazione. Una figura di controllo che il Ministero dell’Istruzione sta svolgendo già da tempo rispetto al problema del bullismo e del cyberbullismo. Basta ricordare le linee guida in materia già stabilite in precedenza dallo stesso Ministero, il cui ruolo oggi si rafforza con questa legge nella speranza di poter debellare definitivamente il fenomeno dalle nostre scuole e dalla nostra società.