Con le Legge di Stabilità 2014 si è introdotta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, (salvo degli immobili alla cui produzione o al cui scambio sia diretta l’attività d’impresa); altresì, le legge consente di affrancare il saldo attivo di rivalutazione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.
I destinatari della norma sono tutti i soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) e b) del TUIR (a condizione che non redigano il bilancio d’esercizio secondo gli IAS/IFRS), ovvero le società di capitali e di persone, gli enti commerciali, le ditte individuali, gli enti non commerciali per la parte dei beni che riguardano l’attività commerciale.
I beni rivalutabili, in particolare, sono quelli che costituiscono immobilizzazioni, materiali e immateriali (sono esclusi gli oneri pluriennali) nonché le partecipazioni presenti nel bilancio di riferimento (2012) e in quello di rivalutazione (2013). Ricordiamo, infine, che l’imposta sostitutiva ammonta al 12 per cento per i beni non ammortizzabili, al 16 per cento per quelli ammortizzabili; si aggiunge, inoltre, un 10 per cento sull’affrancamento della riserva di valutazione.
FONTE: CGIA Mestre