Come è già accaduto in passato, una normativa approvata interviene a regolare un sistema, quando spesso questo è già in pieno movimento: stavolta tocca alla legge sul made in Italy, all’interno della quale si inserisce una nuova norma per tutelare gli influencer.
Nello specifico si parla del decreto numero 319 dello scorso 3 ottobre, emanato del Ministero della Cultura, che ha istituito il repertorio delle opere dei creatori digitali e che coinvolge anche pertanto gli influencer, ai sensi dell’articolo 27 della legge numero 206 del 27 dicembre 2023, chiamata anche Legge sul Made in Italy.
In realtà questo rappresenta solo un ulteriore passaggio, necessario a mettere ordine ad uno status quo, poiché la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2021 già aveva visto riconosciuta l’esistenza la figura del Content Creator.
Le nuove tutele previste per gli influencer all’interno del decreto che si allinea alla legge sul Made in Italy
A seguito di questa primo riconoscimento, a inizio del 2024, sono poi entrate in vigore nuove regole per l’influencer marketing promulgate da AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Nel provvedimento gli influencer sono definiti, per la prima volta, dalle Linee Guida AgCom come “soggetti che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi, sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media.” Le linee guida stabiliscono regole chiare sulla trasparenza riguardo alla natura commerciale dei messaggi pubblicati dagli influencer e dai creatori digitali, essendo previsto l’obbligo proprio di evidenziare graficamente o testualmente la natura pubblicitaria del contenuto condiviso, affinché risulti prontamente e immediatamente riconoscibile all’utente finale.
Criteri per le attività professionali
Previsti anche specifici criteri, piuttosto stringenti, per stabilire quando l’attività degli influencer attivi sui Social Media è da ritenersi professionale. Le caratteristiche comportano la presenza di almeno 1 milione di follower sulle varie piattaforme o social media su cui operano. I follower debbono essere reali ed attivi, infatti l’altro parametro riguarda il valore medio dell’engagement rate che deve essere pari o superiore al 2% su almeno una piattaforma, in parole povere va a quantificare le reazioni degli utenti, ponendo un tetto di minimo del 2% dei contenuti pubblicati debba aver suscitato reazioni da parte degli utenti, tramite commenti o like.
Responsabilità editoriale
Finalmente, all’interno di questa definizione si parla di esercizio di “responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media.” Emergono, dunque, riferimenti legati alla responsabilità del creatore rispetto al “prodotto” diffuso, il suo peso emotivo su un pubblico, per esempio. Un piccolo argine a fake news, laddove l’influencer non si documenti e magari faccia rimbalzare notizie non pienamente verificate. Maggiore tutele, si spera, anche per l’utente finale, che dovrebbe riuscire a comprendere con trasparenza se vi è uno scambio di servizi/denaro tra il content creator e l’oggetto dell’intervista o della guida XXX.
Queste misure sono inividuabili come “misure in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport, prevedendo un meccanismo di richiami e ordini volti alla rimozione o adeguamento dei contenuti. In caso di contenuti con inserimento di prodotti, gli influencer sono tenuti a riportare una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto in modo prontamente e immediatamente riconoscibile”.
Il registro delle opere digitali
L’altro tassello posto a inizio mese, l’ultimo in ordine cronologico, cioè la creazione di un registro dedicato alle opere digitali, rafforza anch’esso i diritti dei creatori digitali, in questo caso rispetto ai contenuti creativi opera del proprio ingegno, che potranno essere ‘registrati’, depositati in un repertorio presente nel registro pubblico generale delle opere protette e costituito in riferimento all’articolo 103 della legge sul diritto d’autore.
La registrazione dell’opera dovrà avvenire attraverso la presentazione all’Ufficio incaricato della tenuta del registro presso il Ministero della Cultura di una richiesta di registrazione. Da allegare alla richiesta una copia dell’opera che si intende registrare ed una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autore che ne attesti la conformità all’originale.
In attesa che venga perfezionata una piattaforma dedicata alla trasmissione delle istanze di registrazione, sarà possibile depositare presso l’Ufficio un esemplare dell’opera su qualunque supporto di memorizzazione di dati. L’istanza di iscrizione, la dichiarazione sostitutiva, l’esemplare dell’opera, devono tutte riportare insieme al titolo dell’opera, i dati identificativi dell’autore e, se non dovessero coincidere, del depositante, anche luogo e data della creazione.
Qualche dubbio ancora da chiarire permane rispetto alla qualifica di creatore digitale, se vada identificato in questa categoria solamente chi si avvalga di strumenti digitali per la produzione dei propri contenuti creativi oppure chi utilizzi tali strumenti sia per creazione che per distribuzione, escludendo in tale maniera chi scelga mezzi diversi per la loro distribuzione.
Cosa cambia con l’iscrizione al registro?
L’iscrizione nel registro non avrà effetti giuridicamente costitutivi, non andrà a modificare situazioni e rapporti giuridici, ma avrà lo scopo di limitarsi ad accertare situazioni e rapporti giuridici preesistenti fungendo da prova dell’esistenza dell’opera, paternità e data originale di pubblicazione.
L’interesse di chi sceglierà di depositare l’opera consisterà proprio nell’ottenere una prova documentale dell’esistenza dell’opera stessa alla data del deposito. Inoltre gli autori e i produttori indicati nel registro saranno reputati, ammessa la prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
Il repertorio andrà ad accogliere tutte le opere originali e ad alto contenuto digitale protette ai sensi dell’articolo 1 della L.D.A. sviluppate dai creatori digitali, che decideranno di registrarle, in quanto risultato del loro lavoro intellettuale e dell’azione creativa degli autori.