È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione 29 aprile 56/2024 del decreto dedicato alle disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il disposto normativo che converte il precedente decreto relativo al PNRR ha introdotto, durante il passaggio che lo ha portato alla pubblicazione in G.U. alcune piccole, ma importanti novità.
Scopriamole qui di seguito.
La legge di conversione del decreto PNRR è in Gazzetta Ufficiale: ecco le novità
In modo particolare, in sede di conversione si segnalano le seguenti modifiche.
Personale impiegato negli appalti
In materia di trattamento del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, si prevede l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo originario del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato) applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
Patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi
In materia di patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili, è previsto che la patente possa essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministero del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Restano esclusi dall’obbligo del possesso della patente:
- i soggetti che eseguono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale
- e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato e le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.
Un nuovo decreto del Ministero del Lavoro individuerà inoltre:
- le modalità di presentazione della domanda
- i contenuti informativi della patente
- presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente
- l’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale
- e infine le modalità di recupero dei crediti decurtati.
La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti, e non sarà consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (tale deroga non opera, comunque, in caso di sospensione della patente da parte di INL).
Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato della legge.
Poteri di vigilanza ispettorato e sicurezza nei cantieri per la ricostruzione
Infine risulta aumentato al 20% della retribuzione lorda annua la quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza da poter corrispondere al personale ispettivo sul territorio nazionale e sono introdotte nuove disposizioni per la sicurezza nei cantieri per la ricostruzione in Italia centrale a seguito degli eventi sismici del 2016.
Il testo della legge in Gazzetta Ufficiale
Potete consultarlo direttamente qui.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it