Le organizzazioni non governative (Ong), già riconosciute idonee ai sensi della legge 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 (cioè, quando è entrata in vigore la legge 152/2014, che disciplina la cooperazione internazionale per lo sviluppo”), che intendono mantenere la qualifica di “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (attribuitaex lege dall’articolo 10, comma 8, del Dlgs 460/1997), devono presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, tenuta presso le direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate, senza obbligo di adeguare gli statuti o atti costitutivi ai requisiti previsti dallo stesso articolo 10 del Dlgs 460/1997.

È quanto chiarisce la risoluzione n. 22/E del 24 febbraio 2015, rispondendo alle richieste da parte di alcune Ong circa le modalità da seguire per l’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus, alla luce delle novità normative introdotte dalla legge 125/2014.
Tale provvedimento, infatti, all’articolo 32, comma 7, prevede che, per mantenere lo status acquisito in base alla norma previgente, cioè la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le stesse devono presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, per i primi sei mesi (dal 29 agosto 2014 e, quindi, fino al 28 febbraio 2015) ovvero fino al momento dell’avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell’idoneità concessa, ai sensi della legge 49/1987, dall’allora ministero degli Affari esteri.

Iscrizione
L’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus avviene mediante la presentazione alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate – nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della Ong richiedente – dell’apposito modello di comunicazione, reperibile sul sito dell’Agenzia, nella sezione dedicata al settore “non profit”.
Al riguardo, la risoluzione precisa che, per la compilazione del modello, in corrispondenza della casella 14 riguardante il settore di attività, deve essere indicato l’acronimo “ONG”, senza allegare né lo statuto o atto costitutivo né la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, prevista dal “Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di Onlus” (articolo 2 del Dm 266/2003).

Presentazione
Per quanto riguarda le modalità di presentazione, il modello può essere spedito in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento o consegnato, in duplice esemplare, alla direzione regionale competente. Questa, una volta effettuata l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, ne darà comunicazione all’organizzazione interessata.

Effetti
L’iscrizione all’Anagrafe consente alle Ong di mantenere le agevolazioni fiscali previste per le Onlus, la possibilità di accedere al “cinque per mille” dell’Irpef e di ricevere erogazioni liberali, deducibili e/o detraibili per coloro che le effettuano, senza obbligo di adeguare gli statuti o atti costitutivi.

 

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

 

 

 

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