La data spartiacque per l’applicazione delle nuove sanzioni sul lavoro nero è il 24 settembre 2015 data di entrata in vigore del Dlgs 151/2015. Lo precisa il Ministero del lavoro nella circolare del 7 ottobre 2015, n. 16494. La novità è contenuta nell’articolo 22 del D.Lgs. n. 151/2015 con il quale il Jobs Act ha riformato la disciplina inerente le sanzioni amministrative applicate in caso di impiego di lavoratori subordinati diminuendo e diversificando la sanzione in relazione a diversi periodi temporali di lavoro. In particolare, la nuova disciplina prevede che, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applichi una sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 (invece di 1.950) a euro 9.000 (invece di 15.600) per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di lavoro effettivo.
Contestualmente si prevede l’applicazione della procedura di diffida da parte degli ispettori del lavoro (fatta eccezione per l’impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con il permesso scaduto e non rinnovato, o di minori in età lavorativa). Con questo strumento il datore, in sostanza, può regolarizzarsi entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale da parte degli ispettori pagando la sanzione nella misura pari al minimo ovvero pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Per accedere a questo beneficio il datore dovrà inoltre stipulare un contratto di lavoro per una durata pari almeno a tre mesi (anche a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno) nei casi di diffida richiamati in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza.
Da segnalare inoltre l’aumento del 20% delle sanzioni in caso di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o con il permesso scaduto e non rinnovato, o di minori in età non lavorativa.
Ebbene con riferimento alle nuove sanzioni il Ministero indica che per le condotte iniziate e cessate prima del 24 settembre 2015, si applica l’apparato sanzionatorio precedentemente vigente e che alle medesime condotte non si applica la procedura di diffida (dato che questa procedura fa riferimento alla necessità di regolarizzare il lavoratore per almeno 3 mesi). Per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo la suddetta data del 24 settembre 2015, stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta, trova applicazione, all’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina sopra richiamata.