Quali sono le sanzioni previste per il lavoro irregolare 2024? Vediamo insieme tutte le novità.


Per lavoro irregolare (detto anche “lavoro nero” o “lavoro sommerso”), intendiamo la pratica di impiegare lavoratori subordinati, senza aver comunicato l’assunzione al Centro per l’Impiego, portando all’assenza di tutte le relative conseguenze su Inps e Inail.

Quando si assume un dipendente, infatti, il datore di lavoro è obbligato ad inoltrare un’apposita comunicazione telematica, entro le 24 ore dal giorno che precede quello di avvio del rapporto.

Quest’obbligo serve a comunicare agli enti preposti (come i Centri per l’Impiego, il Ministero del Lavoro, l’Inail e l’Inps) che si sta instaurando un nuovo rapporto di lavoro subordinato.

Se questa comunicazione non avviene, allora lo Stato non è a conoscenza dell’attività lavorativa e si parla di lavoro irregolare o lavoro in nero.
Quest’anno sono aumentate le sanzioni per il lavoro irregolare e sommerso e sono stati intensificati anche i controlli.

Ecco tutte le novità.

Sanzioni lavoro irregolare: le novità 2024

Col Decreto n°19 del 2 marzo 2024, noto anche come Decreto Pnrr, è stato introdotto anche l’art.29 che apporta una serie di modifiche in materia di sanzioni per il lavoro irregolare.
Passa dal 20% al 30% l’importo sanzionatorio, in caso di impiego di lavoratori subordinati, senza la preventiva comunicazione telematica d’instaurazione del rapporto di lavoro.

In questo caso, si parla di maxi-sanzione.

In caso di lavoro irregolare, la sanzione amministrativa (maggiorata al 30%) va

  • Da 1950 euro a 11’700 euro, per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • Da 3900 euro a 23’400 euro, per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
  • Da 7800 euro a 46’800 euro, per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre i 60 giorni di effettivo lavoro.

La legge 145/2018, inoltre, ha previsto il raddoppio della maggiorazione, in caso di recidiva, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per gli stessi illeciti.

Quando non si applica la maxi-sanzione?

La maxi-sanzione non si applica se:

  • Dagli adempimenti di carattere contributivo assolti in precedenza, risulta la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto, come l’invio della denuncia mensile UNIEMENS;
  • La qualificazione del rapporto di lavoro è differente, ad esempio se è stata denunciata una co.co.co., mentre dall’ispezione risulta che il rapporto ha natura subordinata;
  • Il datore di lavoro, prima dell’ispezione, regolarizza spontaneamente il rapporto avviato, senza la preventiva comunicazione obbligatoria.