Quali sono le sanzioni previste per il lavoro irregolare 2024? Vediamo insieme tutte le novità.
Per lavoro irregolare (detto anche “lavoro nero” o “lavoro sommerso”), intendiamo la pratica di impiegare lavoratori subordinati, senza aver comunicato l’assunzione al Centro per l’Impiego, portando all’assenza di tutte le relative conseguenze su Inps e Inail.
Quando si assume un dipendente, infatti, il datore di lavoro è obbligato ad inoltrare un’apposita comunicazione telematica, entro le 24 ore dal giorno che precede quello di avvio del rapporto.
Quest’obbligo serve a comunicare agli enti preposti (come i Centri per l’Impiego, il Ministero del Lavoro, l’Inail e l’Inps) che si sta instaurando un nuovo rapporto di lavoro subordinato.
Se questa comunicazione non avviene, allora lo Stato non è a conoscenza dell’attività lavorativa e si parla di lavoro irregolare o lavoro in nero.
Quest’anno sono aumentate le sanzioni per il lavoro irregolare e sommerso e sono stati intensificati anche i controlli.
Ecco tutte le novità.
Sanzioni lavoro irregolare: le novità 2024
Col Decreto n°19 del 2 marzo 2024, noto anche come Decreto Pnrr, è stato introdotto anche l’art.29 che apporta una serie di modifiche in materia di sanzioni per il lavoro irregolare.
Passa dal 20% al 30% l’importo sanzionatorio, in caso di impiego di lavoratori subordinati, senza la preventiva comunicazione telematica d’instaurazione del rapporto di lavoro.
In questo caso, si parla di maxi-sanzione.
In caso di lavoro irregolare, la sanzione amministrativa (maggiorata al 30%) va
- Da 1950 euro a 11’700 euro, per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- Da 3900 euro a 23’400 euro, per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
- Da 7800 euro a 46’800 euro, per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre i 60 giorni di effettivo lavoro.
La legge 145/2018, inoltre, ha previsto il raddoppio della maggiorazione, in caso di recidiva, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per gli stessi illeciti.
Quando non si applica la maxi-sanzione?
La maxi-sanzione non si applica se:
- Dagli adempimenti di carattere contributivo assolti in precedenza, risulta la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto, come l’invio della denuncia mensile UNIEMENS;
- La qualificazione del rapporto di lavoro è differente, ad esempio se è stata denunciata una co.co.co., mentre dall’ispezione risulta che il rapporto ha natura subordinata;
- Il datore di lavoro, prima dell’ispezione, regolarizza spontaneamente il rapporto avviato, senza la preventiva comunicazione obbligatoria.
Le sanzioni servono a poco.Servono invece POLITICHE di INTEGRAZIONE DEI CLANDESTINI, REGOLARIZZAZIONE DEI RESIDENTI NELLE BARACCOPOLI di Stornara, Palmi, Rosarno, Torretta Antonacci, Borgo Mezzanone, Agro Pontino, San Ferdinando di Gioia Tauro, Taurianova, Cassibile, ecc., Perché se i migranti non hanno il permesso di soggiorno non possono essere messi in regola. Tutta questa gente deve pur mangiare quindi si arrangia in nero e viene sfruttata. L’ipocrisia della politica è che tutti sanno, ma NESSUNO fa nulla. La sig.a (si fa per dire<) BELLANOVA pianse lacrime di coccodrillo quando affermò che aveva risolto il problema del caporalato, ma tutto è rimasto come… Leggi il resto »