assegno ricollocamento dicoccupati lavoroLavoratori con scarsi redditi meno penalizzati nell’accesso ai servizi per il lavoro. Lo prevede lo schema di decreto legislativo con i correttivi al Jobs Act approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri ed attualmente all’esame delle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato. Lo stato di disoccupazione torna infatti compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito c.d. non imponibile, cioè 8mila euro annui per i lavoratori dipendenti e 4.800 per gli autonomi. E pertanto anche costoro potranno fruire dei servizi offerti dai centri per l’impiego per la ricerca di una nuova attività lavorativa, più remunerativa iscrivendosi, ad esempio, al Portale nazionale delle Politiche Attive per il Lavoro che sarà realizzato in seno alla nuova Anpal e, quindi, stipulare il patto di servizio personalizzato con il centro per l’impiego.

 

L’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 considera attualmente disoccupati, invece, solo quei soggetti in possesso di due precisi requisiti, uno a carattere soggettivo consistente nel risultare privi di impiego e l’altro a carattere oggettivo cioè nell’aver effettuato la dichiarazione della propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

 

Non ci sono, invece, effetti particolari dalla disposizione, in relazione alle prestazioni di Naspi, per le quali gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015 già prevedono uno speciale regime di parziale cumulabilità in relazione ai casi di svolgimento di attività lavorativa con remunerazione inferiore al minimo esente da imposizione fiscale. Conseguentemente la reintroduzione dell’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione vale a ripristinare il parallelismo tra il citato istituto della cumulabilità parziale della Naspi con la permanenza dello stato di disoccupazione, ripristinando la situazione standard secondo cui il percettore di Naspi deve essere in stato di disoccupazione per tutto il periodo di fruizione della medesima.

 

Da segnalare, infine, che fino al 24 settembre 2015, la definizione di «stato di disoccupazione» era stabilita dall’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, come la condizione del soggetto privo di lavoro, immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti. Tale definizione era completata da quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, secondo cui lo stato di disoccupazione era conservato in caso di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

 

Se, dunque, da un canto, la modifica proposta non fa altro che ripristinare un regime già vigente fino al settembre dell’anno scorso (2015), dall’altro, si rappresenta che i principali incentivi all’occupazione vigenti in particolare, gli esoneri contributivi previsti dalla legge di stabilità per il 2015 e dalla legge di stabilità per il 2016 – non sono legati alla sussistenza del mero stato di «disoccupazione», ma richiedono l’assenza in capo al lavoratore, nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Resta inteso che, per accertare lo status di disoccupazione, il lavoratore dovrà produrre domanda telematica presso il portale nazionale delle politiche del lavoro che dovrà essere costituito dall’Anpal, indicando nella stessa la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori dipendenti potranno effettuare la registrazione al portale dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso.