Il “Collegato lavoro”, entrato in vigore il 12 gennaio 2025, introduce novità significative sul tema del periodo di prova nei contratti di lavoro a termine.


Con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, il Ministero del Lavoro ha illustrato le prime indicazioni operative relative alla legge n. 203 del 13 dicembre 2024 che introduce novità significative sulla materia, adeguandosi alla normativa europea e rafforzando le tutele per i lavoratori precari.

Periodo di prova proporzionato e con limiti precisi

Una delle innovazioni principali riguarda la durata del periodo di prova nei rapporti di lavoro a termine. Il nuovo assetto normativo stabilisce che il periodo di prova deve essere proporzionato alla durata complessiva del contratto. Il calcolo avviene in base a un criterio standard: un giorno di lavoro effettivo ogni quindici giorni di calendario, a partire dalla data di inizio dell’impiego.

Tuttavia, per garantire un equilibrio tra esigenze aziendali e diritti dei lavoratori, sono stati fissati dei paletti ben definiti:

  • Durata minima: almeno due giorni effettivi di prova;

  • Durata massima:

    • fino a 15 giorni per contratti non superiori a sei mesi;

    • fino a 30 giorni per quelli di durata superiore a sei mesi e inferiore a un anno.

Per i contratti oltre i dodici mesi, il calcolo del periodo di prova continua a seguire la regola del “1 ogni 15”, anche se questo comporta il superamento del tetto dei 30 giorni previsto per i contratti più brevi.

Il ruolo della contrattazione collettiva

La legge conferma la possibilità per i contratti collettivi di introdurre condizioni più favorevoli per il lavoratore, come ad esempio la riduzione del periodo di prova. Non è invece ammesso estenderlo oltre i limiti fissati dalla normativa, poiché ciò violerebbe il principio del favor praestatoris – secondo cui, nel dubbio, deve essere adottata l’interpretazione più vantaggiosa per il lavoratore.

Questo principio assume particolare rilevanza nel contesto dei contratti a termine, dove la temporaneità dell’impiego rende il periodo di prova una condizione ancora più delicata e potenzialmente penalizzante per il dipendente.

Nessun nuovo periodo di prova nei rinnovi

Un’altra importante conferma riguarda i rinnovi contrattuali. Se il lavoratore è chiamato a svolgere le stesse mansioni già previste nel precedente contratto, non può essere sottoposto a un nuovo periodo di prova. Anche questa disposizione punta a tutelare la continuità del rapporto e a limitare abusi nei contratti a termine.

Un quadro più certo per imprese e lavoratori

Con queste nuove disposizioni, il legislatore intende garantire maggiore trasparenza nei rapporti di lavoro a tempo determinato, in linea con la direttiva europea 2019/1152 sulle condizioni lavorative trasparenti e prevedibili. L’obiettivo è quello di offrire un sistema più equilibrato, che tuteli le esigenze organizzative delle imprese senza compromettere la stabilità e i diritti dei lavoratori, spesso già esposti a condizioni di incertezza.

Il Ministero ha chiarito che le nuove regole si applicano esclusivamente ai contratti stipulati a partire dal 12 gennaio 2025. Restano invece regolati dalla normativa precedente i rapporti avviati in data antecedente.

Per ogni dubbio o richiesta di chiarimento, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero del Lavoro o rivolgersi alla Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali, competente in materia.

Il testo della circolare del Ministero del Lavoro

Qui il documento completo.