Codice Identificativo di Gara (CIG)
L’Autorità Nazionale Anticorruzione rilascerà il CIG ai comuni non capoluogo di provincia.

Nelle more della conversione in legge del decreto legge n. 90/2014, che prevede il rinvio dei termini dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 9 comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si comunica che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, rilascerà il Codice Identificativo di Gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia.

Lo ha comunicato oggi la stessa Anac ricordando che il DL 90/2014, ora all’esame dell’Aula della Camera, prevede il rinvio dei termini dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 9 comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Cioè l’obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di ricorrere dal 1° luglio scorso alle Centrali uniche di committenza, pena il non rilascio del Cig (Codice identificativo gara).

L’Autorità era a conoscenza delle problematiche manifestate dagli Enti locali ed era consapevole che il diniego nel rilascio dei CIG avrebbe potuto avere un effetto negativo per l’intero comparto degli appalti pubblici. In conseguenza di questo è emersa la necessità di un percorso di preparazione e coinvolgimento di vari soggetti per l’applicazione della norma.

FONTE: ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione

CIG