job searchLe misure contenute nel decreto attuativo del Jobs Act sulla conciliazione dei tempi lavoro-famiglia sono valide solo per il 2015: per estenderle anche agli anni successivi sono necessari ulteriori decreti attuativi, che individuino adeguata copertura finanziaria. Lo prevede l’articolo 25 del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri nel febbraio scorso e ora al vaglio delle commissioni parlamentari. Il provvedimento estende il congedo parentale fino a 12 anni di vita del bambino, potenzia la maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste, amplia la possibilità di chiedere il congedo di paternità: norme rilevanti, che hanno l’obiettivo di «tutelare la maternità delle lavoratrici» e «favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori», come recita l’articolo 1. Il problema è che vengono introdotte per il solo 2015.

 

Considerando che il decreto non è ancora in vigore, essendo ancora in corso l’iter parlamentare (i pareri delle commissioni sono attesi per il prossimo 8 maggio), le misure previste di fatto saranno valide per circa sei mesi. Il motivo, leggendo il testo della norma, sembra evidente: le coperture finanziarie individuate bastano solo per quest’anno. Il comma 3 dell’articolo 25 specifica che ci sono 222 milioni di euro, individuati dalla Legge di Stabilità. Per estendere le nuove tutele agli anni successivi, sono necessari decreti attuativi «che individuino adeguata copertura finanziaria». Se da una parte questo significa che la possibilità di estendere le norme esiste, dall’altra la realtà dei fatti limita la riforma a pochi mesi, bene che vada.

 

Le uniche disposizioni finanziate per il triennio 2016-2018 sono contenute nell’articolo 24, che destina il 10% del “Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello” a ulteriori norme di conciliazione fra vita privata e lavoro, anche attraverso linee guida da recepire nei contratti collettivi nazionali. Per il resto, le misure sono sperimentali e valide solo per il 2015. Ricordiamo brevemente quali sono le principali novità del decreto attuativo del Jobs Act:

 

  • congedo parentale: ora concesso solo per i primi 8 anni di vita del figlio, è esteso a 12 anni: restano immutate le altre regole, quindi stipendio al 30% e massimo di dieci mesi cumulando i periodi presi dai due genitori. Viene poi prevista la possibilità di utilizzare il congedo parentale a ore anche nel caso in cui non sia prevista dai contratti nazionali o di secondo livello;

 

  • maternità: i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto possono essere presi successivamente, anche superando il limite dei cinque mesi, e la madre può sospendere il congedo nel caso in cui il neonato venga ricoverato;

 

  • congedo di paternità: ora previsto solo nei casi di decesso o grave infermità della madre, viene esteso anche al caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma con diritto all’indennità (prevista dall’articolo 66 del decreto legislativo 151/2001). E’ anche introdotta la possibilità di chiedere il congedo di paternità per il libero professionista, nei casi di decesso o grave infermità della madre;

 

  • congedo per le donne vittime di violenza di genere: tre mesi di congedo per la lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.