I giudici di legittimità confermano la non imponibilità Iva del rapporto tra mandante e mandatario, per prestazioni di servizi non imponibili, cui partecipa il mandatario.
La fattispecie affrontata dalla Cassazione con la sentenza 27321/2014 ha a oggetto la contestazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’indebita detrazione Iva da parte del consorzio, sulle fatture emesse dai consorziati, quale quota di ribaltamento dei ricavi.
Nello specifico, il consorzio italiano aveva svolto, in qualità di subappaltatore, lavori inerenti la costruzione di una diga in Algeria, tramite l’apertura di un cantiere in detto Stato.
Con riguardo a tali lavori, il consorzio emetteva fatture alla subappaltante senza addebitare l’Iva, trattandosi di prestazioni di servizi rese da una stabile organizzazione all’estero (tale era da considerarsi il cantiere, secondo la convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Algeria) di un soggetto italiano.
A fronte dei corrispettivi riscossi dal consorzio, le consorziate emettevano fatture nei confronti del consorzio di ribaltamento dei ricavi percepiti. Queste seconde fatture venivano assoggettate a Iva da parte delle consorziate e detta imposta veniva (indebitamente, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria) portata in detrazione dal consorzio.
Con riferimento alla cennata fattispecie, la Corte di cassazione ha in primo luogo ricordato il disposto di cui all’articolo 3, comma 3, ultima parte, del Dpr n. 633/1972, nel testo applicabilerationis temporis, secondo il quale “le prestazioni di servizio rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”; norma conforme al disposto dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 77/388/Cee (refusa nella direttiva 2006/112/Ce).
Ritenuto, quindi, di doversi conformare agli orientamenti manifestati dalla Corte di giustizia, la Cassazione ha ricordato che la normativa comunitaria sopra richiamata “crea la finzione giuridica di due prestazioni di servizi identiche fornite consecutivamente. In forza di tale finzione, l’operatore che partecipa alla prestazione di servizi, cioè il commissionario, si ritiene avere, in un primo tempo, ricevuto i servizi in questione dall’operatore per conto del quale agisce, cioè il committente, prima di fornire, in un secondo tempo, personalmente tali servizi ad un cliente. (…) la finzione creata da tale disposizione riguarda altresì l’applicazione delle esenzioni dall’IVA previste dalla sesta direttiva. Ne consegue che, se la prestazione di servizi cui il commissionario partecipa è esente dall’IVA, tale esenzione è altresì applicabile al rapporto giuridico tra il committente e il commissionario” e, sul punto, si veda Corte di giustizia Ue, 14 luglio 2011, n. C-464/10.
In applicazione di tale criterio ermeneutico, la sentenza in epigrafe accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, rilevando come, non essendo assoggettata a Iva la prestazione di servizi resa dal consorzio alla subappaltante, allo stesso modo deve considerarsi sottratto a imposizione il rapporto giuridico tra mandante (consorziati) e mandatario (consorzio).
E infatti, alla luce della finzione giuridica attuata dall’articolo 3, comma 3, del Dpr n. 633/1972 (in analogia a quanto previsto dal citato articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 77/388/Cee), “ai fini dell’individuazione del luogo di imposizione per l’IVA relativa (alle prestazioni di servizi rese tra mandante e mandatario) il rapporto tra mandante italiana e mandataria soggetto comunitario va qualificato (…) come prestazione di servizi resi dall’impresa nazionale al soggetto comunitario (e da questo poi trasferiti al cliente-committente estero), con conseguente insussistenza del requisito territoriale, trattandosi di prestazioni effettuate all’estero, e non imponibilità ai fini IVA dell’operazione” e, sul punto, Cassazione 23 ottobre 2013, n. 2399.