TfrL’INPS fornisce le istruzioni per la liquidazione del TFR in busta paga con l’erogazione mensile della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.).


Tfr Le istruzioni dell’INPS. Hanno diritto a richiedere la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da un datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi con il medesimo datore di lavoro, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR. Per approfondire scarica la circolare delle istruzioni dell’INPS.

 

chi ne ha diritto?

Hanno diritto a richiedere la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da un datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi con il medesimo datore di lavoro, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR, ad eccezione dei seguenti:

 

a. lavoratori dipendenti domestici;

 

b. lavoratori dipendenti del settore agricolo. Nell’ambito della predetta nozione vanno inclusi tutti i lavoratori subordinati del settore a prescindere dalla specifica qualifica (operai, impiegati, dirigenti, ecc.);

 

c. lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi. Si tratta, ad esempio, dei marittimi componenti gli equipaggi delle navi in regime di legge n. 413/1984, nonché dei lavoratori dell’edilizia per i quali il TFR è accantonato presso le Casse Edili.

 

Parimenti, l’esclusione opera con riferimento ai dipendenti delle società esercenti attività di riscossione delle imposte dirette, che risultano destinatari della specifica normativa di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (cd. fondo dazieri);

 

d. lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;

 

e. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, anche “Legge fallimentare”);

 

f. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’art. 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;

 

g. lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa. Detta esclusione opera limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produttiva interessata dai predetti interventi e in relazione al periodo di durata stabilito nell’ambito dei provvedimenti ministeriali;

 

h. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n.3.