Il Consiglio di Stato, sez. V, 05.07.2017 n. 3303, ha fornito un parere sul calcolo dell’Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali come eventuale requisito di partecipazione o di esecuzione nella gara d’Appalto.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso avente ad oggetto le ammissioni dei raggruppamenti partecipanti, nell’assunto che non sono iscritti all’albo nazionale dei gestori ambientali, iscrizione ritenuta necessaria per l’espletamento del servizio accessorio di “svuotamento delle fosse biologiche relative allo scarico dei rifiuti della cucina e smaltimento degli stessi ai sensi della vigente normativa in materia con frequenza quadrimestrale”.
L’eterointegrazione normativa della legge di gara (ai sensi dell’art. 1339 Cod. civ.), ove anche ritenuta ammissibile, non conduce ad affermare che detta iscrizione costituisca requisito di partecipazione alla gara, atteso che la disciplina di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 212, non enuclea i requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, ma solamente le condizioni di svolgimento del servizio, in quanto tali rilevanti per la fase di esecuzione del contratto.
Pertanto, la disciplina di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 212 relativa all’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali, non enuclea i requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, ma solamente le condizioni di svolgimento del servizio, in quanto tali rilevanti per la fase di esecuzione del contratto; in mancanza di una espressa previsione della lex specialis, pertanto, non è possibile affermare che l’iscrizione costituisca requisito di partecipazione alla gara.
In allegato il testo completo della Sentenza.