iscrizione, AIRE, comuniCon circolare n. 8 del 9 giugno 2016, il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per i Servizi demografici ha fornito alcune precisazioni in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini italiani residenti all’estero.

 

Pervengono da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, numerose segnalazioni che riguardano la non corretta applicazione da parte di alcuni comuni delle disposizioni contenute nell’ad 2 c.1 lett. a) e c) della L. n. 470/88 in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini italiani residenti all’estero.

 

In proposito nel richiamare le indicazioni contenute nelle circolare n. 12 del 1990, si evidenzia che: L’iscrizione all’A.I.R.E. per trasferimento della residenza da un comune italiano all’estero viene effettuata in base a dichiarazione di residenza all’estero resa al Consolato da persona legittimata, ai sensi dell’art. 6 della citata Legge.

 

L’eventuale dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero resa al Comune di ultima residenza in Italia, se non seguita entro 90 giorni dalla dichiarazione al Consolato o dalla comunicazione d’ufficio dal Consolato, comporta che la cancellazione dall’A.P.R. verrà effettuata per irreperibilità accertata e non già per emigrazione definitiva all’estero, con conseguente segnalazione al Prefetto (art. 11 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

 

L’iscrizione all’A.I.R.E. per nascita o per acquisizione di cittadinanza potrà essere perfezionata soltanto al momento in cui perverranno all’Ufficiale d’Anagrafe gli estremi della trascrizione o della registrazione dei relativi atti.

 

Ne consegue che in caso di trasferimento della residenza all’estero, ai fini dell’iscrizione anagrafica occorrerà comunque attendere l’invio del modello consolare sopracitato.

 

Nel caso di registrazione di posizioni anagrafiche mancanti dell’atto di nascita e/o modello consolare (Cons. 01), è necessario procedere alla relativa regolarizzazione di tali posizioni prendendo contatti con le competenti sedi consolari.

 

Infine si richiamano le indicazioni contenute nella circolare n. 5/2016 evidenziando che, in occasione delle operazioni di allineamento tra i dati contenuti nell’Aire centrale e quelli registrati nelle schedari consolari, i comuni dovranno inviare i dati relativi ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti nella propria anagrafe all’Aire centrale di questo Ministero entro il 14 giugno p.v..

 

In vista del citato invio, i comuni dovranno effettuare altresì i seguenti adempimenti:

 

 

– verificare l’esattezza e la completezza dei dati registrati nelle AIRE comunali;

 

– procedere tempestivamente alla trattazione delle comunicazioni degli uffici consolari.

 

 

Si rammenta infine l’assoluta necessità di compilare correttamente, nella trasmissione dei dati richiesti, il campo relativo al diritto di voto (elettore, non iscritto nelle liste elettorali, perdita del diritto di voto). Si pregano le SS.LL. di voler richiamare l’attenzione dei Sigg.ri Sindaci in merito alle istruzioni fornite con la presente circolare, vigilando sul corretto svolgimento degli adempimenti richiesti e sul rigoroso rispetto del termine indicato. Confidando nella consueta collaborazione, si ringrazia e si resta in attesa di un cortese urgente riscontro.