Il sostenimento di ingenti costi per lavori di ristrutturazione e per l’arredo dello studio professionale può costituire un indice sostanziale ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione dell’attività svolta dal professionista e determinare il verificarsi del presupposto impositivo, con il conseguente assoggettamento a Irap.
A questa decisione è giunta la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8638 del 29 aprile 2015.
Il fatto
Il caso sottoposto al giudizio di legittimità riguarda un libero professionista esercente attività di revisore contabile, che ha impugnato il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate con riferimento a un’istanza di rimborso di somme versate a titolo di Irap.
Avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso, il professionista ha proposto appello in Commissione regionale.
I giudici di secondo grado, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, hanno rilevato l’assenza di dipendenti o collaboratori stabili nonché il difetto di inerenza relativamente ai beni iscritti nel libro dei beni ammortizzabili: tali elementi non sono apparsi idonei ad attestare la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, necessario ai fini dell’assoggettamento a Irap.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza d’appello, affidando il ricorso in Cassazione a un unico motivo. L’Amministrazione finanziaria ha lamentato l’omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, laddove la Ctr ha tralasciato una critica valutazione sull’incidenza dei costi sostenuti in relazione all’attività professionale svolta, indicati nel quadro RE della dichiarazione dei redditi del contribuente, costituenti indici di attività autonomamente organizzata.
La Corte suprema, ritenendo fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha deciso per la cassazione della sentenza d’appello e per il rinvio della causa a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale.
La decisione
La materia del contendere attiene la debenza dell’Irap nei confronti dei soggetti esercenti attività professionale, con precipuo riferimento alla sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione. Nel ricorso, l’Amministrazione lamentava che i giudici di secondo grado avevano ritenuto ingiustificatamente irrilevanti le spese sostenute dal professionista per lavori di ristrutturazione e per gli arredi (tra cui, l’acquisto di tappeti e quadri), con riferimento ai locali adibiti ad attività professionale.
Si ricorda che, ai fini dell’applicazione dell’imposta regionale nei confronti dei lavoratori autonomi, è necessario che sussista il requisito dell’autonoma organizzazione dell’attività.
I giudici della suprema Corte, avallando sul punto la posizione dell’Agenzia, hanno ribadito l’orientamento oramai consolidato per cui deve intendersi esistere l’autonoma organizzazione dell’attività professionale, quando coesistono al contempo “l’autonomia e l’indipendenza nell’esercizio dell’attività rispetto ai terzi” e l’“elemento organizzativo esterno, basato sull’esistenza di beni strumentali, ricorso di lavoro altrui ed apporto di capitale anche in via tra loro alternativa”.
Pertanto, l’esistenza di un’autonoma organizzazione “postula che l’attività abituale del professionista si avvalga di una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca l’attività produttiva”.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto, diversamente da quanto affermato nel secondo giudizio di merito, che le ingenti spese sostenute dal revisore contabile per i lavori di ristrutturazione e l’arredo afferenti i locali adibiti all’esercizio dell’attività erano certamente inerenti l’attività medesima, tanto più che il contribuente aveva dedotto fiscalmente le relative quote di ammortamento.
In quanto inerenti, tutte queste voci di spesa devono essere considerate ai fini della valutazione della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione in capo al contribuente ed era compito dell’adito organo giurisdizionale valutare se le spese “per tipologia e ammontare” potessero ritenersi indice univoco di autonoma organizzazione in relazione all’attività professionale, con conseguente sussistenza del presupposto impositivo. Avendo omesso tale tipo di valutazione, la Corte suprema ha deciso per la cassazione con rinvio della sentenza impugnata dall’Amministrazione.