Il credito d’imposta è riservato ai soggetti titolari di reddito di impresa che acquisiscono beni strumentali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019.
Con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, l’Agenzia delle Entrate illustra la disciplina agevolativa, introdotta dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 208/2015, diretta a favorire gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
L’agevolazione, strutturata nella forma di credito di imposta, spetta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 55 del Tuir, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili.
In particolare, il credito spetta alle piccole, alle medie e alle grandi imprese, così come definite nella raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione europea, del 6 maggio 2003, nella misura massima del 20% per le prime, del 15% per le seconde e del 10% per le terze. Sono considerate piccole imprese quelle che contestualmente hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Sono medie imprese, invece, quelle che contestualmente hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Naturalmente, le imprese che non rientrano nei parametri di cui sopra sono considerate grandi imprese.
Possono beneficiare dell’agevolazione anche le imprese che intraprendono l’attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito, cioè a partire dal 1° gennaio 2016.
Per espressa previsione normativa, l’agevolazione non si applica ai soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo), e alle imprese in difficoltà come definite dalla normativa comunitaria.
Sono agevolabili gli investimenti, effettuati a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio individuato nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti di mera sostituzione, in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali”.
I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta e della “novità”. Pertanto, i beni devono essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo. In relazione al requisito della novità, l’agevolazione ovviamente non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Ai fini del calcolo dell’agevolazione spettante, è necessario applicare i coefficienti previsti dalla norma (20% per le piccole imprese, 15% per le medie e 10% per le grandi imprese) all’investimento netto, determinato sottraendo all’investimento lordo (costo del bene strumentale nuovo) gli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento. Per medesimi beni si intendono quei beni appartenenti a una delle categorie richiamate dalla norma. Deve, pertanto, trattarsi di beni strumentali rientranti nelle categorie di impianti, macchinari e/o attrezzature. Sul punto, l’Agenzia delle entrate fornisce il seguente esempio.
Si supponga che un imprenditore, nell’esercizio X, effettui un investimento in beni strumentali nuovi per un importo complessivo di 130mila euro, così suddiviso:
– impianti per 100mila euro
– attrezzature per 30mila euro.
Il valore complessivo degli ammortamenti fiscali dedotti nel medesimo periodo di imposta (X), relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento e già esistenti nella stessa struttura produttiva in cui vengono effettuati gli investimenti agevolabili, è pari a 31mila euro [12mila (impianti) + 11mila (macchinari) + 8mila (attrezzature)].
Gli ammortamenti fiscali rilevanti ai fini dell’agevolazione in commento sono solo quelli relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento. Nel caso di specie, ai fini del calcolo dell’investimento netto, rilevano gli ammortamenti fiscali dedotti relativi ai soli impianti e attrezzature, in quanto non sono stati effettuati investimenti in macchinari. Di conseguenza, il totale degli ammortamenti fiscali rilevanti, relativi ai beni già esistenti nella medesima struttura produttiva, da sottrarre all’investimento lordo (130mila), è pari a 20mila euro [12mila (impianti) + 8mila (attrezzature)]. L’investimento netto su cui applicare la percentuale di spettanza del credito di imposta risulta, pertanto, pari a 110mila euro (130mila – 20mila).
DETERMINAZIONE DELL’INVESTIMENTO AGEVOLABILE |
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Descrizione |
Importo |
|
A |
Impianti nuovi |
100.000 |
B |
Macchinari nuovi |
0 |
C |
Attrezzature nuove |
30.000 |
D |
INVESTIMENTO LORDO (A+B+C) |
130.000 |
E |
Ammortamento (esercizio X) impianti già esistenti nella struttura produttiva |
12.000 |
F |
Ammortamento (esercizio X) attrezzature già esistenti nella struttura produttiva |
8.000 |
G |
Totale ammortamenti rilevanti (E+F) |
20.000 |
INVESTIMENTO NETTO AGEVOLABILE (D-G) |
110.000 |
Al valore dell’investimento netto agevolabile, nel caso di specie pari a 110mila, per la determinazione della misura del credito spettante va quindi applicata la percentuale prevista dalla norma istitutiva dell’agevolazione, diversificata in relazione alla tipologia di contribuente.
Per espressa previsione normativa, la quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari, per ciascun progetto di investimento, a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tale valore massimo vada assunto al netto degli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta, relativi alle medesime categorie di beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.
Le imprese interessate a fruire del credito di imposta devono presentare, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019, esclusivamente in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. L’Agenzia delle Entrate, effettuati i controlli di competenza con esito positivo, comunica l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta. Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta, relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione, con il modello di pagamento F24 telematico da inviare tramite il servizio Entratel o Fisconline, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito. In assenza di un’espressa esclusione normativa, il credito di imposta è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta, tra l’altro, che tale credito, ai fini Irpef, Ires e Irap è da considerarsi come contributo tassabile. Naturalmente, le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito di impresa.
Il credito d’imposta può essere cumulato, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ovvero come aiuti “de minimis“, non aventi a oggetto i medesimi costi. Lo stesso è, quindi, cumulabile con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (“super-ammortamento”). In relazione al super-ammortamento, la circolare chiarisce che lo stesso non va considerato nella valorizzazione degli investimenti agevolabili (investimento lordo) e neppure in sede di quantificazione dell’investimento netto.
La norma prevede espressamente la rideterminazione del credito di imposta nel caso in cui i beni oggetto dell’agevolazione non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione. Il credito indebitamente utilizzato per effetto delle suddette ipotesi di rideterminazione deve essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano tali ipotesi.
In caso di indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge. Viene, comunque, precisato che l’attività di controllo dell’Agenzia non può che limitarsi alla verifica della corretta applicazione della disciplina fiscale e, quindi, non può entrare nel merito dell’applicazione di altre normative come, ad esempio, quelle relative ai fondi comunitari.