In materia di toponomastica la Circolare n. 82/2023 del DAIT-Ministero dell’Interno fornisce indicazioni in merito all’intitolazione di nuove strade e piazze pubbliche.
La Circolare fa seguito ad alcune richieste di chiarimenti pervenute da diverse Prefetture – Uffici Territoriali del Governo in merito alle competenze prefettizie relative all’attribuzione delle denominazioni a strade o piazze pubbliche.
La legge 23 giugno 1927, n. 1188 – recante norme in materia di “Toponomastica stradale e intitolazione di monumenti a personaggi contemporanei” – stabilisce che la denominazione di nuove strade e piazze pubbliche non possa essere effettuata in mancanza della autorizzazione del Prefetto.
Si prevede, inoltre, che “Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni” e che il Ministro dell’interno possa, comunque, consentire una deroga al predetto limite temporale, “in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della Nazione“.
Con decreto del Ministro dell’interno del 25 settembre 1992, la competenza ad autorizzare le intitolazioni a personaggi deceduti da meno di dieci anni è stata delegata ai Prefetti, tenuto conto che tali autorizzazioni implicano prevalentemente valutazioni di ordine pubblico di carattere locale rientranti nella competenza dell’autorità prefettizia, quale responsabile provinciale dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Intitolazione di nuove strade e piazze pubbliche, la Circolare del DAIT
Sulla base del descritto quadro normativo, l’autorizzazione del Prefetto ed il parere degli organi consultivi storici sono atti funzionalmente distinti, mentre al Comune spetta in via esclusiva il potere determinativo della toponomastica.
Pertanto, il nulla osta del Prefetto e il parere della Deputazione di storia patria sono atti necessari a completare
la fattispecie, ma non esprimono una valutazione sulla opportunità o congruità di una determinata denominazione.
Dunque, il Comune è tenuto ad acquisirli in conformità alle attuali disposizioni normative, restando comunque l’esclusivo titolare e responsabile della funzione amministrativa di toponomastica.
L’eventuale diniego dell’autorizzazione prefettizia deve basarsi necessariamente su motivi di ordine e sicurezza pubblica o problematiche anagrafiche (ad. es. strade con identica denominazione o simili che non permettano la distinzione prescritta dalla legge).
In sintesi, gli eventuali dinieghi di autorizzazione dovranno riferirsi a ragioni di tutela dell’ordine pubblico o ad esigenze di regolarità anagrafiche che si assumano di gravità prevalente rispetto alle funzioni delle autonomie territoriali, sulla base di motivazioni che dovranno essere congruamente indicate nei relativi atti.
Il testo completo della Circolare
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it