Intelligence, Stefano Dambruoso al Master dell’Università della Calabria: “Le regole sono fondamentali per contrastare il terrorismo islamico”.
“Oggi il terrorismo non è percepito come una priorità, ma rimane un grave problema di fondo. Questo dipende dalla natura ciclica dei fenomeni terroristici internazionali e dall’altrettanto ciclica attenzione mediatica”.
In questo modo il magistrato Stefano Dambruoso, Segretario della Camera dei Deputati dal 2013 al 2018, ha avviato la sua lezione al Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri.
Intelligence: l’intervento di Stefano Dambruoso al Master dell’Università della Calabria
Dambruoso ha proseguito sostenendo che “la data ultima che si può prendere in considerazione è il 2019, cioè la sconfitta dell’ISIS e del Califfato, dopo di che sul terrorismo islamico è calata l’attenzione. Nel 2015 c’era stato l’attentato a Parigi e poi altri nelle grandi capitali europee. Una serie di attentati che si è interrotta all’inizio del 2019”.
Il docente ha poi ricordato che “nel 2015, a seguito dell’attentato parigino al Bataclan, dietro sollecitazione del Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’Unione Europea ha emanato una direttiva antiterrorismo che comprendeva anche il contrasto al finanziamento. Di conseguenza, anche l’Italia ha modificato il proprio codice penale”.
“Nel nostro Paese – ha precisato – si è trattato di norme che rappresentano un cambio di paradigma, rispetto alla normativa italiana preesistente che aveva consentito di combattere il terrorismo politico. Prima del 2015, erano state sufficienti soltanto alcune piccole modifiche e integrazioni all’impianto normativo, per adeguarlo alle esigenze del contrasto ad al Qaeda. Si trattava infatti di un terrorismo, come quello degli anni di piombo durato fino a tutti gli anni Novanta, di tipo associativo, strutturato gerarchicamente con linee di comando, come al Qaeda. strutturacome al Qaeda. La normativa italiana, molto efficace contro l’associazionismo criminale terroristico e mafioso interno, inoltre , aveva consentito di fare crescere eccellenti professionalità altamente specializzate, sia nelle forze di polizia, sia nella magistratura e sia nell’intelligence”.
Dambruoso ha quindi scolto una panoramica sulle primavere arabe, concentrandosi su Egitto, Libia e anche Siria, dove si è registrata la nascita di un vero e proprio stato terroristico.
“Infatti, il Califfato aveva un governo organizzato, che dominava su un territorio grande due volte e mezzo la Lombardia e che da un lato ha espresso un pensiero musulmano radicale e dall’altro ha svolto un’attività di supporto alle azioni terroristiche internazionali del periodo 2015-2018. Il Califfato è stato una novità nello scenario geopolitico mondiale con la quale ci si è dovuti confrontare”.
“Appunto per questo – ha proseguito – per combattere questo nuovo tipo di terrorismo di matrice internazionale la normativa italiana, che era stata concepita invece per le forme criminali associative interne, era insufficiente. Dopo la sconfitta del Califfato, sono diventati inoltre sempre più preoccupanti le attività terroristiche svolte nel web e il dark we, utilizzate per addestrare, reclutare e finanziarie veri e propri soldati della jihad, capaci di attaccare anche da soli (i cosiddetti “lupi solitari” e i “foreign fighters”) e con minime disponibilità finanziari (poche migliaia di euro). Si tratta di soggetti isolati che possono anche essere “dormienti” e che è molto difficile monitorare per prevenirne le azioni”.
Dambruoso ha quindi messo in fila le regole, sostenendo che “la fattispecie «principe» della nostra normativa antiterrorismo è l’art. 270 bis del codice penale che disciplina le associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico. Tale normativa non contiene peró una definizione “completa e dettagliata” di terrorismo internazionale.
La norma recita:
«Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale1999».
Tale norma punisce qualsiasi comportamento di adesione all’associazione, che possa incidere sul piano operativo, indipendentemente dal ruolo svolto. Le altre norme penali sono residuali e completano quanto stabilito da questo articolo.
Una di queste è l’art. 270 quater del codice penale che regolamenga l’Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.
Tale norma punisce chi
«arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo e ha l’obiettivo di punire coloro che reclutano sul territorio italiano soggetti da inviare all’estero per compiere attentati o per frequentare campi di addestramento gestiti da organizzazioni terroristiche».
La norma è stata inserita nel nostro codice penale con il D. L. n. 144/2005, introdotto poche settimane dopo il sanguinoso attentato di Londra.
Altra fattispecie è l’art. 270 quater riguardante l’Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, che punisce chi “organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo, norma introdotta nella legislzione italiana nel 2015 a seguito dell’attentato a Charlie Hebdo e della precedente Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU numero 2178 del 2014, rivolta al contrasto della minaccia rappresentata dai foreign fighters e dai lupi solitari. Serve a punire coloro che organizzano, finanziano o propagandano viaggi verso zone di guerra, dove individui potrebbero acquisire competenze militari da utilizzare nel compimento di attentati, una volta tornati su suolo italiano.
Altra norma è l’art. 270 quinquies del Codice Penale inerente l’Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Tale norma punisce chi “addestra o comunque fornisce istruzioni per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo”.
Riconoscendo inoltre la pericolosità dei cosiddetti lupi solitari, punisce anche chi si auto-addestra. Il nostro ordinamento giuridico, precusato che il Decreto Sicurezza del 2018, prevede la possibilità di revocare la cittadinanza in caso di condanna per alcune tipologie di reati, tra i quali il terrorismo. La mossa successiva è quella dell’espulsione per motivi di sicurezza.
Infine Dambruoso ha ricordato il progetto di legge che porta il suo nome insieme a quello di Manciulli sul contrato alla radicalizzazione,che prevede interventi nelle scuole per la formazione dei docenti in materia di multiculturalismo e di pluralismo religioso.
Si prevedono inoltre interventi in carcere, sul web e sul dark web, luoghi in cui avvengono la radicalizzazione, il reclutamento e il finanziamento.
Allo scopo si prevede una adeguata formazione della polizia penitenziaria in materia di multiculturalismo e di pluralismo religioso. La proposta di legge ancora non è stata approvata e prevede finanziamenti per prevenire la radicalizzazione attraverso una profonda azione culturale.
Fonte: articolo di Mario Caligiuri