inquinamento_acustico_ueNella Gazzetta Ufficiale n. 79/2017 sono stati pubblicati due decreti legislativi in materia di inquinamento acustico.


 

I due decreti (D.Lgs. n. 41 e D.Lgs. n. 42) entreranno in vigore il prossimo 19 aprile allo scopo di armonizzare la normativa nazionale alla disciplina europea sull’inquinamento acustico per ridurre così le procedure di infrazione aperte dall’UE nei confronti dell’Italia.

 

Ad esempio all’articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora il fabbricante non e’ stabilito nell’Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.».

 

All’articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformita’ di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).»;

 

b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall’organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell’allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell’attivita’ di cui al comma 1 e’ subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell’allegato IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L’autorizzazione ministeriale ha validita’ fino alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento.»;

 

c) al comma 3, alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1» e alla lettera c), le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;

 

d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2, nonche’ le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della notifica alla Commissione europea.»;

 

e) al comma 5 le parole: «Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea».

 

 

Invece, come riporta il secondo decreto, all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) alla lettera aa), la parola: «comunale» e’ sostituita dalle seguenti: «individuata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3,»;

 

b) la lettera bb), e’ sostituita dalla seguente: «bb) “zona silenziosa in aperta campagna”: una zona, esterna all’agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente su proposta dell’autorita’ comunale – ovvero, qualora la zona ricade nell’ambito territoriale di piu’ regioni, tramite apposito protocollo d’intesa tra le medesime – che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attivita’ industriali o da attivita’ ricreative.».