agricolturazL’INPS, con il messaggio n. 3324/2015, ha illustrato le indicazioni operative forniti dal Ministero del Lavoro (nota n. 7671/2015) sugli adempimenti amministrativi relativi alle assunzioni congiunte in agricoltura, al fine di garantire un uniforme svolgimento dell’attività di vigilanza. In particolare, è stato precisato che in caso di coassunzione nel settore agricolo, datori di lavoro rispondo in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato. Inoltre, i soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione di lavoratori assunti congiuntamente, sono obbligati ad adempiere anche alle scritturazioni sul LUL, elaborazione dei prospetti paga e invio dei modelli UniEmens.

 

Assunzioni congiunte – Il D.M. 27 marzo 2014, che attua quanto previsto dal c.d. “Decreto Giovannini” all’art. 9, c. 11 del D.L. n. 76/2013 (convertito nella L. n. 99/2013), ha riconosciuto la possibilità, per alcune tipologie di aziende agricole, di assumere congiuntamente lo stesso dipendente al fine di prestare attività presso aziende agricole.  In conseguenza dell’assunzione congiunta, il lavoratore instaura un rapporto di lavoro con una pluralità di datori, intesi come tali sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale. Inoltre, i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato.

 

In particolare, le aziende beneficiarie della novità sono due:

 

  • le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo a norma dell’articolo 2135 c.c. ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;

 

  • le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole. Con questa nuova modalità, più datori di lavoro possono assumere tutti insieme uno o più lavoratori che effettueranno i lavori secondo le esigenze di ciascuna impresa, senza particolari vincoli sugli orari e sulle giornate da impegnare presso le singole aziende.

 

Oltre ai tradizionali lavoratori impiegati nei campi, l’assunzione congiunta si adatta anche a figure complementari, come gli specialisti di marketing, gli esperti della comunicazione o delle nuove tecnologie.

 

Il lavoratore “congiunto” ha la garanzia di avere un posto di lavoro con le stesse tutele di legge per un “lavoratore monoazienda”. Le procedure contrattuali (comunicazione di assunzione, cessazione ecc.) devono essere effettuate da un’azienda capogruppo o dall’unico proprietario, ma ciascun datore di lavoro risponde in solido di tutte le relative obbligazioni (retribuzioni, contributi Inps, ecc.).

 

I requisiti – Sul punto, il Legislatore ha disposto che l’assunzione congiunta è possibile sempreché le stesse presentino uno dei seguenti requisiti: appartenenza allo stesso gruppo di imprese; riconducibilità al medesimo assetto proprietario; riconducibilità a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, ovvero aver stipulato un contratto di rete quando almeno il 50% delle imprese siano qualificabili come imprese agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c.

 

La comunicazione – Le imprese, ovvero i soggetti abilitati che intendono comunicare le assunzioni congiunte effettuate nel settore agricolo (instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione), dovranno fare riferimento al modello “UnilavCong”, non più al modello “Unilav”.

 

Il nuovo modello, utilizzabile dal 7 gennaio 2015, è stato arricchito di una nuova sezione che raccoglie i dati relativi agli “Altri datori di lavoro”, ossia gli altri datori interessati all’assunzione congiunta rispetto al denunciante. La seconda novità invece, riguarda l’introduzione, per ciascun datore di lavoro, del codice Cida rilasciato dall’INPS e l’inserimento del luogo di conservazione del contratto. Infine, il Ministero del Welfare rammenta che nella sezione “adempimento” del portale cliclavoro.gov.it sarà disponibile un’applicazione web denominata “Unilav-Congiunto”, che consentirà la comunicazione in commento.

 

Soggetti obbligati – Quindi, riepilogando, i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni sono i seguenti: per i gruppi di impresa, le comunicazioni sono effettuate dall’impresa capogruppo; per le imprese riconducibili allo stesso proprietario, l’adempimento è posto a carico del medesimo proprietario; per le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado e per quelle legate tra loro da un contratto di rete, le comunicazioni sono effettuate per il termine di un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge.