È pari alla differenza tra l’importo di ritenute e imposte applicate al 26% nel secondo semestre 2014 e quello delle stesse computate – teoricamente – con la vecchia aliquota del 20%.

Via libera alla compensazione del credito d’imposta riconosciuto agli enti previdenziali di diritto privato, in attesa di armonizzare la disciplina della tassazione di natura finanziaria di tali soggetti con quella relativa alle forme pensionistiche complementari.
Per lo scopo, la risoluzione n. 115/E del 16 dicembre 2014 ha istituito il codice tributo “6846”.

La disposizione normativa da cui origina il nuovo codice è l’articolo 4, comma 6-bis, del Dl 66/2014 che ha introdotto, in via transitoria, un credito d’imposta in favore degli enti che gestiscono forme pensionistiche di base, a seguito dell’elevamento della tassazione sui redditi di natura finanziaria. Il “bonus” è rappresentato dalla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2014 e l’importo delle stesse ritenute e imposte sostitutive calcolate in base alla previgente aliquota del 20 per cento.
Il credito in questione, che andrà indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, e non è soggetto ai limiti previsti per l’utilizzo di crediti, può essere “sfruttato” soltanto in compensazione, a decorrere dall’1 gennaio 2015.

Il codice tributo “6846” va riportato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, evidenziando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il credito.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

 

 

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