indennizi-covid-19-tempo-istanzaIndennizzi Covid-19: l’Inps concede un mese in più di tempo per presentare l’istanza alle categorie che non ne hanno diritto d’ufficio.


Ricordiamo che l’articolo 10, comma 1, del dl n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni), ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore delle seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  •  dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • e infine lavoratori dello spettacolo.

Indennizzi Covid-19: un mese di tempo in più per presentare istanza

Dunque un mese in più di tempo per la domanda dell’indennizzo onnicomprensivo da 2.400 euro previsto dal dl n. 41/2021 (cd. decreto sostegni). Gli aventi diritto potranno produrre istanza telematica all’INPS entro il 31 maggio 2021 (anziché entro il 30 aprile, termine iniziale previsto dalla legge).

Lo rende noto, tra l’altro, l’INPS nella Circolare n. 65/2021 in cui spiega che la presentazione delle domande è necessaria solo per i nuovi soggetti beneficiari, cioè coloro che non hanno percepito l’indennizzo da 1.000€ lo scorso novembre e/o dicembre 2020 (nei confronti dei quali l’erogazione avviene automaticamente dall’INPS senza bisogno di accertare ulteriormente i requisiti).

L’istituto illustra, inoltre, le novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento alla semplificazione dei requisiti di accesso alla stessa.

Il testo della Circolare

A  questo link potete consultare il testo completo della Circolare INPS.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it