collaboratori, lunga durataE’ stata abolita l’indennità di disoccupazione per i  collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto. 

 


 

“La prestazione di disoccupazione DIS-COLL – istituita in via sperimentale dall’art. 15 del Decreto legislativo n. 22 del 2015 a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2015 e successivamente  prorogata dall’art. 1 comma 310 della Legge n. 208 del 2015 per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016, non è stata oggetto di proroga in relazione agli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2017″.

 

Lo comunica l’Istat osservando che quindi “in assenza di previsione normativa, non sarà possibile procedere alla presentazione delle domande di indennità DIS-COLL per le cessazioni involontarie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, verificatesi dal 1°gennaio 2017”.

 

L’art.15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n.22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” istituisce, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno solare 2015, una prestazione di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che soddisfino congiuntamente i prescritti requisiti.