Decisione su incompatibilità del RUP: a chi spetta? La risposta arriva dall’ANAC, grazie al parere espresso con la deliberazione n. 193/2018.
Nell’istanza di precontenzioso, un appaltatore aveva censurato – ritenendo gli atti illegittimi – la composizione della commissione di gara in ragione del fatto che il Rup «svolgeva le funzioni di Presidente in violazione dell’articolo 77, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016».
Al fine di evitare forme di automatica incompatibilità, l’eventuale situazione di incompatibilità del RUP, con riferimento alla funzione di commissario di gara e Presidente della commissione giudicatrice, deve essere valutata in concreto dalla stazione appaltante verificando la capacità di incidere sul processo formativo della volontà tesa alla valutazione delle offerte, potendone condizionare l’esito.
Nel caso in esame, in ragione delle suesposte argomentazioni, spetti alla stazione appaltante valutare l’insussistenza di cause di incompatibilità nella nomina del RUP a Presidente della Commissione, tenendo conto del fatto che, in tale circostanza, il RUP ha indetto la procedura di gara, ha approvato la documentazione ed ha adottato la determinazione di nomina della commissione, assumendone la presidenza.
Per questi motivi, dunque, l’ANAC ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che spetti alla stazione appaltante valutare la sussistenza di un’incompatibilità in concreto a carico del RUP relativamente allo svolgimento della funzione di Presidente della commissione di gara, verificando la capacità di incidere sul processo formativo della volontà tesa alla valutazione delle offerte, potendone condizionare l’esito e che la valutazione delle offerte tecniche effettuata dall’amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, non appare viziata da illogicità, irrazionalità e irragionevolezza.
In allegato il parere dell’ANAC.