omicidio stradaleAnche se scatta il procedimento penale a carico di chi provoca un incidente per essere stato trovato alla guida ubriaco è possibile non scontare la pena?


Il Tribunale di Asti con sentenza in data 5 maggio 2016 assolveva un automobilista dal reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato dall’orario notturno, ritenendo la particolare tenuità del fatto.

 

Il Tribunale infatti non si è limitato a valorizzare il lieve superamento del tasso alcolemico accertato rispetto al limite di rilevanza penale, ma ha anche evidenziato che l’imputato non manifestava la sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza, tale da rappresentare pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, e che, trovatosi di fronte l’autovettura antagonista che aveva invaso la corsia di sua pertinenza, aveva tentato di evitare l’impatto con una brusca frenata, ponendo in essere una manovra di immediata reattività e controllo nella guida.

 

Ciò nonostante l’art. 186 cod. str. co. 2bis. che prevede una circostanza che aggrava la pena base prevista per la guida in stato di ebbrezza e che recita testualmente:

 

«Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.».

 

In questo caso, invece, l’esclusione dell’aggravante dell’aver provocato un sinistro stradale, originariamente contestata, è data dal fatto che sul rilievo che in base agli accertamenti svolti dagli operanti carabinieri della Stazione di Carmagnola, era emerso che l’incidente in cui era rimasto coinvolto il P. era dipeso dall’esclusiva condotta colposa dell’altro conducente, il quale aveva ammesso di aver effettuato un’azzardata manovra di conversione senza accorgersi del sopraggiungere di un’altra vettura ed invadendone la corsia di pertinenza. Valorizzava poi il primo giudice, ai fini della esclusione della punibilità, la circostanza che l’imputato non presentava alcuna sintomatologia tipica dello stato di ebbrezza, che il tasso alcolemico riscontrato era pari a 0,9 g/l, di poco superiore rispetto al limite di rilevanza penale, e che non si trattava di un comportamento abituale.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.