incidente con animale selvaticoNelle strade fuori città, non è raro incontrare un animale selvatico. Ma cosa succede in caso di incidente? Vediamolo insieme.


Incidente con animale selvatico: se percorriamo strade fuori città, come quelle di campagna o di montagna, non è strano incontrare sul nostro cammino un animale selvatico. Solitamente, nei tratti in cui è possibile incontrarli, è presente il segnale stradale, che avverte della possibilità di attraversamento di animali selvatici.

Ma altrettanto spesso, è possibile incorrere in incidente con un animale selvatico. Cosa dice la legge al riguardo e come avviene il risarcimento? Vediamolo insieme.

Incidente con animale selvatico: di chi è la responsabilità

La Cassazione si è più volte pronunciata in caso di incidente con un animale selvatico, affermando che, in caso di scontro, l’automobilista deve ricevere un risarcimento da parte dell’ente proprietario della strada stessa (come confermato anche dalla sentenza n.11785/17).

L’ente, infatti, che sia il Comune, la Provincia o la Regione, deve risarcire l’automobilista. Questo avviene anche nel caso in cui l’automobilista incorra in un incidente, per evitare lo scontro con un animale selvatico.

Questo perché la Pubblica Amministrazione ha dei doveri rispetto agli automobilisti e tutto ciò si traduce in una “responsabilità oggettiva”, in caso di incidenti come questi. Ovviamente, la responsabilità dell’ente si limita a coprire l’automobilista che non ha trasgredito alle regole della strada. La colpa passa all’automobilista, se trasgredisce alle regole della strada, come il mancato rispetto dei limiti di velocità.

Facciamo riferimento, infatti, alla norma generale dell’art.2043 del Codice Civile che prevede che:

“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Trattandosi di un animale selvatico, la responsabilità è quindi dell’ente pubblico.

Incidente con animale selvatico: c’è sempre il risarcimento?

incidente con animale selvaticoSecondo la Cassazione, ci sono dei casi in cui l’automobilista può richiedere il risarcimento.

In primis, è possibile richiederlo se manca la segnaletica che avverte il passaggio e la presenza di animali selvatici. Come abbiamo detto, solitamente è presente un segnale di pericolo, che avverte il possibile passaggio di animali selvatici sulla strada. Ma se questo manca, l’ente locale è obbligato a incorrere in un risarcimento in favore dell’automobilista.

Un altro caso in cui sussiste il risarcimento è la mancata recinzione della strada: le strade, infatti, devono essere recintate per impedire, in linea di massima, il passaggio di animali selvatici provenienti dai boschi e dalle zone circostanti.

Incidente con animale selvatico: può non esserci il risarcimento?

Ebbene sì: in caso di incidente con un animale selvatico, potrebbe non essere previsto il risarcimento nei confronti dell’automobilista.
Il caso ruota intorno alla sentenza 556/2021, sulla quale è intervenuta la Corte d’Appello di Ancona.

Anche in caso di assenza di segnaletica, non è detto che l’ente debba per forza procedere con un risarcimento all’automobilista. Per quanto riguarda, invece, la recinzione della strada, sempre secondo la Corte, l’automobilista non può pretendere che l’ente locale recinti tutta la strada, per evitare il passaggio di un animale selvatico.

Perciò, sempre secondo la Corte d’Appello di Ancona, non sussiste il diritto al risarcimento dell’automobilista, se è vittima di un incidente a causa di un animale selvatico, neanche se rimedia delle lesioni permanenti.

I giudici hanno detto:

«Non può considerarsi esigibile una recinzione della strada dato che non possono essere pretese dall’ente pubblico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i tratti boschivi indipendentemente dalle loro peculiarità concrete, imponendosi alla Pubblica Amministrazione unicamente di adempiere ai doveri di gestione, tutela e vigilanza del territorio, non certo l’obbligo di sorvegliare o prevenire in modo generalizzato le manifestazioni di intemperanza della fauna selvatica».

Perciò, l’ente pubblico può non prendersi la completa responsabilità di un incidente con un animale selvatico. Neanche nel caso manchino la segnaletica e la recinzione della strada.
Il risarcimento, quindi, è soggetto alla discrezionalità dei giudici e delle normative interne delle Regioni.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it