nomina-dec-diverso-dal-rupIn un interessante approfondimento del Dott. Luca Leccisotti si analizza il nodo degli incentivi alle funzioni tecniche negli appalti di forniture e servizi e la nomina del DEC diverso dal RUP.


Il tema degli incentivi alle funzioni tecniche, è un argomento che ultimamente sta interessando tutte le stazioni appaltanti dal 1 luglio 2023.

La maggior parte delle pubbliche amministrazioni è alle prese con vari dilemmi frequenti:

  • Serve il regolamento? O altro tipo di atto amministrativo?
  • I criteri di riparto sono oggetto di contrattazione o solamente oggetto di informativa?

Ad oggi ci sono varie opinioni presenti nella stampa tecnica di settore ma, come si può ben ritenere, trattasi di opinioni di autori e non di posizioni chiare di organi istituzionali. Vedremo.

Facciamo un passo indietro e concentriamoci sugli incentivi tecnici nelle forniture e nei servizi.

Incentivi alle funzioni tecniche negli appalti

L’art. 45 del D.lgs 36/2013 al comma 2 recita:

“ Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.”

Primo punto fermo: solo se il DEC è nominato, quindi diverso dal RUP, nel quadro economico della procedura di affidamento si può inserire il 2% dello stanziamento di bilancio per gli incentivi alle funzioni tecniche.

Quali regole ci sono sulla nomina del DEC per le forniture di beni e servizi?

L’art. 114 D.lgs. 36/2023 ai commi 7 e 8  recita:

“Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell’esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.”

“L’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP.”

Nomina del DEC diverso dal RUP

Da questo articolo deduciamo già i primi aspetti chiave:

  • “di norma” il RUP coincide con il DEC
  • per i contratti di “particolare importanza” il DEC deve essere diverso dal RUP

Quindi, il legislatore indica una chiara ed inequivocabile apertura sulla questione che di norma il RUP e il DEC coincidono, ma apre ad altri scenari con la locuzione di “particolare importanza”.

Analizziamo l’allegato II.14 e partiamo dai servizi particolarmente importanti:

Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento. In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:

  1. a) servizi di telecomunicazione;
  2. b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
  3. c) servizi informatici e affini;
  4. d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
  5. e) servizi di consulenza gestionale e affini;
  6. f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
  7. g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
  8. h) servizi alberghieri e di ristorazione;
  9. i) servizi legali;
  10. l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
  11. m) servizi sanitari e sociali;
  12. n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Invece per le forniture, sono considerate di particolare importanza le prestazioni (SIC! Si poteva utilizzare una terminologia giuridica più consona…) di importo superiore a 500.000 euro.

Non finisce qui. La disamina del DEC, diverso dal RUP, è presente anche in altro allegato, il n. I.2 all’art. 8 “Compiti specifici del RUP per la fase dell’esecuzione.”

Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:

  1. a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice; (importi superiori a € 215.000,00 i.e.)
  2. b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  3. c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
  4. d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  5. e) per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

La lettera a) introduce un parametro oggettivo legato all’importo delle prestazioni a partire da € 215.000 in su; dalla lett. b) alla lett. e) introducono dei parametri soggettivi da “motivare e circoscrivere” non essendo automatica l’applicazione del DEC diverso dal RUP.

Cosa si può dedurre da questo caos normativo? Proviamo a mettere in ordine analizzando separatamente i servizi dalle forniture.

I servizi

  • a prescindere da importo e dai casi dell’art. 8 dell’allegato I.2, il RUP è diverso dal DEC nelle seguenti tipologie di servizi:
  1. a) servizi di telecomunicazione;
  2. b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
  3. c) servizi informatici e affini;
  4. d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
  5. e) servizi di consulenza gestionale e affini;
  6. f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
  7. g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
  8. h) servizi alberghieri e di ristorazione;
  9. i) servizi legali;
  10. l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
  11. m) servizi sanitari e sociali;
  12. n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Se i servizi da affidare, non rientrano nell’elenco sopra menzionato, si applica il primo parametro oggettivo: se sono superiori ad € 215.000 i.e. il RUP deve essere diverso dal DEC. Se invece l’importo è inferiore a € 215.000 e non rientrano nei servizi di particolare importanza, si possono applicare i seguenti criteri e nominare il DEC:

  1. b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  2. c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
  3. d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  4. e) per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

Le forniture (si intendono le forniture di beni)

Partiamo dal doppio parametro oggettivo dei due allegati:

  • Allegato I.2 all’art. 15 D.lgs. 36/2023 4RUP diverso da DEC per le forniture di importo > di € 215.000
  • Allegato II.14 all’art. 114 D.lgs 36/2023 4RUP diverso da DEC per le prestazioni (rectius forniture) di particolare importanza > di € 500.000

Il dubbio interpretativo è il seguente: se in tutte le forniture superiori ad € 215.000, il RUP deve essere necessariamente diverso dal DEC, in quale caso dobbiamo applicare il concetto di forniture di particolare importanza a partire da € 500.000 in su? Allo stato attuale, tutte le forniture superiori a € 500.000 sono considerate di particolare importanza e quindi con RUPDEC, mentre se sono inferiori a € 500.000? Non sono considerate di particolare importanza ma:

  • Se sono > € 215.000 il RUPDEC
  • Se sono < € 215.000 e ricorrono le casistiche dalla lett. b) alla lett. e) ex art. 8 dell’allegato I.2, il RUPDEC
  • In tutti gli altri casi, il RUP=DEC e nel quadro economico non potrà essere inserito il 2% degli incentivi alle funzioni tecniche.

A voi le conclusioni, buon lavoro.


Fonte: articolo di Luca Leccisotti (Dirigente amministrativo SSN ed esperto in Appalti)