Continua senza sosta l’incremento contributivo a cui sono soggette le aziende agricole che hanno alle proprie dipendenze lavoratori operai a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI). Infatti, per l’anno 2015, tali aziende sono chiamate a corrispondere al FPLD un’aliquota contributiva del 28,30%, di cui l’8,84% è a carico del lavoratore.
Tutto invariato invece, per i contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro (INAIL) che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, restano fissati:
- al 10,13% (Assistenza Infortuni sul Lavoro);
- al 3,12% (Addizionale Infortuni sul Lavoro).
A comunicarlo è stato l’INPS con la Circolare n. 49/2015.
Normativa – L’incremento contributivo, in particolare, deriva dall’art. 3, co. 1 del DLgs. n. 147/1997 il quale ha previsto che – a partire dal 1° gennaio 1998 – le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato ed assimilati (OTD), siano elevate – annualmente – della misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Risulta, invece, esaurito l’adeguamento dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena (8,84%).
Aziende agricole di tipo industriale – Differente è invece la percentuale contributiva dovuta dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale. Per queste ultime, infatti, l’aliquota contributiva dovuta al FPLD ha già raggiunto – nell’anno 2011 – il limite complessivo del 32%, cui si aggiunge lo 0,30%. Pertanto, per l’anno 2015, per tali aziende l’aliquota resta fissata nella misura del 32,30%.
Agevolazioni – Tutto vecchio, rispetto allo scorso anno, per quanto riguarda le agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo, in quanto vigono ancora le regole introdotte dall’art. 1, co. 45 della Legge di Stabilità 2011 (L. n. 220/2010). Tale norma, in particolare, prevede che:
- per le aziende residenti nei territori montani, l’agevolazione è del 75%;
- per le aziende residenti nei territori svantaggiati, l’agevolazione è del 68%;
- nessuna agevolazione è, invece, prevista per le aziende residenti nei territori non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord).
Infine, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che l’agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall’art. 25, c. 4 della L. n. 845/1978, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura dell’ASpI.
FONTE: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)
AUTORE: Daniele Bonaddio