Oltre allo stop della Tasi sulle abitazioni principali non di lusso gli ultimi emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio di Palazzo Madama hanno portato sul treno della legge di stabilità anche altre misure sulla tassazione della prima casa che meritano di essere ricordate.
In primo luogo arriva l’eliminazione dell’Imu e della Tasi sugli immobili dati in comodato ai parenti in linea retta sino al 1° grado, cioè concessi ai figli o ai genitori: il beneficio potrà essere concesso però solo al comodante, cioè al proprietario, che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia oltre al fatto di aver abitato nel 2015 nella casa che intende cedere. Come già è stato anticipato sulle pagine di questo giornale la portata dell’esenzione sarà dunque piuttosto ristretta: per accedere al beneficio il comodante dovrà in sostanza trasferire la propria residenza o all’estero (dove può possedere un’altra abitazione), oppure altrove in Italia (magari andando a vivere in affitto o in una casa di riposo, se si tratta di genitori anziani). Per avere diritto all’agevolazione, inoltre, il comodatario, cioè il beneficiario, non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia e dovrà destinare lo stesso immobile ad abitazione principale.
Disabili. La disposizione sopra citata, grazie ad un altro emendamento approvato si applicherà anche alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta sia in linea collaterale. Restano però le medesime limitazioni appena descritte (es. l’immobile concesso in comodato deve essere l’unico in possesso del comodante, il disabile comodatario non deve risultare in possesso di altri immobili e deve destinare lo stesso ad abitazione principale) in quanto il Governo ha riscritto il passaggio dell’emendamento prima dell’apposizione della questione di fiducia.
Lo stop al prelievo fiscale si estende anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; c’è poi una riduzione del prelievo fiscale per i proprietari che danno in affitto la seconda casa a canone concordato (ci sarà uno sconto del 25% sulle aliquote stabilite dal comune contro il tetto al 4 per mille ipotizzato nelle prime modifiche); si estende l’aliquota agevolata al 2% sull’imposta di registro sull’acquisto della prima casa a condizione che l’acquirente alieni l’immobile che in passato ha già fruito dell’agevolazione entro un anno dalla stipula del rogito.
Con una ultima modifica si prevede infine l’esenzione fiscale, della casa coniugale assegnata al coniuge in caso di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio; gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a prima casa dai soci; gli alloggi sociali; gli immobili posseduti dal personale delle forze armate. In tutti questi casi, pertanto, gli immobili non dovrebbero più pagare il binomio Imu-Tasi.