consiglioLa principale novità per le imprese è probabilmente rappresentata dalle nuove regole relative all’esenzione per i terreni agricoli, ma ci sono anche i nuovi coefficienti per gli immobili d’impresa del gruppo D non iscritti in catasto: vediamo le principali novità in materia di deduzioni ed esenzioni in vista dell’acconto IMU 2015 del 16 giugno per le imprese.

 

Le regole generali per gli immobili del gruppo catastale D (magazzini, immobili strumentali d’impresa) sono le stesse già applicate l’anno scorso. All’imponibile IMU (rendita catastale rivalutata del 5%) si applica il coefficiente relativo agli immobili del gruppo catastale D, che è 65 (fanno eccezione gli immobili classificati in D5, che sono le banche, per i quali il moltiplicatore è 80).

 

Su questi immobili resta l’agevolazione prevista dalla Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 715, della legge 147/2013) che consente una deduzione in dichiarazione dei redditi del 20%. Qui, bisogna ricordarsi due cose: la prima, questa agevolazione non vale ai fini IRAP. La seconda, la deducibilità decorre dal periodo d’imposta 2013. Quindi, l’eventuale IMU versata tardivamente nel 2014 ma riferita a un anno di imposta precedente al 2013 (per esempio, al 2012), non è deducibile. Se invece l’imposta versata in ritardo riguarda il 2013, allora è possibile applicare la deduzione del 20%.

 

Altra precisazione: la legge di Stabilità 2015 prevede che la deducibilità del 20% si applichi anche all’IMI, l’imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano.

 

Infine, sugli immobili d’impresa del gruppo D ci sono nuovi moltiplicatori che riguardano esclusivamente il caso in cui l’immobile non abbia rendita catastale. Come noto, in questi casi bisogna applicare al valore inserito nelle scritture contabili un coefficiente, che è diverso da quello da applicare alla rendita catastale: i nuovi coefficienti IMU 2015 sono pubblicati nel decreto del 25 marzo 2015 del Mef, il ministero delle Finanze. Per il 2015, il coefficente è pari a 1,01.