fallimentoVia libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge delega per la riforma e il riordino delle procedure concorsuali, elaborato dalla Commissione Rordorf. Viene riscritta interamente la disciplina delle procedure concorsuali attraverso l’introduzione di meccanismi di allerta per l’emersione tempestiva delle crisi aziendali.

 

Le riforme che interessano la materia delle procedure concorsuali sono diventate negli ultimi anni sempre più frequenti. Questo significa almeno due cose: primo, diventa sempre più grave il problema delle imprese che, non riuscendo più ad onorare i propri impegni finiscono in default; secondo, le riforme varate negli ultimi anni per far fronte a questi problemi non hanno funzionato.

 

Ampio il ventaglio delle novità previste sul piano pratico. Tra queste, in particolare, il disegno di legge suggerisce la concentrazione presso i tribunali delle imprese delle procedure concorsuali di maggiori dimensioni, soluzione tesa a risolvere il problema della specializzazione dei giudici. Le procedure di sovraindebitamento resteranno invece attribuite ai tribunali ordinari, secondo i normali criteri di competenza.

 

Inoltre il vocabolo fallimento sarà sostituito dall’espressione: «Liquidazione giudiziale». Eliminare quel marchio d’infamia, «fallimento», significa allinearsi «a una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di civil law , volta a evitare l’aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna.

 

L’obiettivo di fondo della riforma è infatti quello di intervenire prima che la crisi aziendale diventi irreversibile, favorendo le mediazioni fra debitori e creditori e facilitando l’attivazione di piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione.  Il tutto seguendo il principio di preservare finché possibile la gestione dell’impresa pur se in difficoltà.

 

Inoltre prevista la semplificazione delle regole processuali mediante la riduzione delle incertezze interpretative, oltre che di applicazione, al fine di snellire e rendere più veloci le stesse procedure concorsuali, e l’inserimento di norme specifiche per revisionare le amministrazioni straordinarie, innalzando le soglie per accedere alla procedura e, parallelamente, stabilendo che la scelta dei commissari vada fatta da un apposito albo per favorire, in questo modo, la continuità produttiva ed occupazionale delle imprese tutelando i creditori.

 

Arriva anche lo stop ai concordati inutili. Attualmente circa il 90% dei concordati proposti hanno natura meramente liquidatoria. La percentuale pagata in media nei concordati ai creditori chirografari non supera il 10%. Solo una bassa percentuale di procedimenti (2,28% nel 2012, 2,42% nel 2013 e 4,55% nel 2014) si definisce con la esecuzione di quanto proposto dal debitore ai suoi creditori. Negli altri casi ci si arresta prima: perché i creditori bocciano la proposta di concordato o perché il Tribunale non lo autorizza o lo revoca.

 

Nei casi di insolvenza di minori dimensioni si rende possibile l’esdebitazione di diritto (senza passare dal giudice) e viene anticipato il meccanismo che libera l’impresa dai debiti al termine della procedura di fallimento (anche in corso di procedimento). C’è anche la possibilità di acquisto anche attraverso appositi strumenti finanziari e la creazione di un fondo nel quale siano conferiti i beni rimasti invenduti.