Il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015 ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
Tra le varie disposizioni a carattere fiscale è stata introdotta una misura volta ad incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo da assoggettare ad IRES o ad IRPEF.
Viene quindi consentito alle imprese e ai lavoratori autonomi di maggiorare le quote ordinarie di ammortamento di un importo pari al 40% arrivando così a dedurre, al termine del periodo di ammortamento, il 140% del costo di acquisizione. Ad esempio, se un’impresa acquista un bene per un costo (al netto di IVA) pari a 10.000,00 euro e il relativo coefficiente di ammortamento è pari al 10% per 10 anni, con il super ammortamento questa azienda ha il diritto a dedurre annualmente il 14% (in luogo del 10). Al termine del periodo di ammortamento avrà dedotto un costo per 14.000,00 euro.
La disposizione si applica a tutti i beni materiali che presentano un coefficiente di ammortamento pari o superiore al 6,5%; restano quindi esclusi fabbricati, costruzioni, capannoni, condotte per la distribuzione di gas, materiale rotabile e ferroviario, condutture per imbottigliamento di acque minerali e per stabilimenti termali. Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto, anche se non esclusivamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa (autovetture, motocicli e ciclomotori), ma non riguarda quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
Rilevano gli investimenti in beni nuovi effettuati nell’arco temporale che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Per determinare il momento di effettuazione dell’operazione vale la data di consegna o spedizione o, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà.
L’agevolazione è estesa anche ai beni acquistati tramite leasing. La maggiorazione del 40% riguarderà esclusivamente la quota capitale del canone che sarà dedotta proporzionalmente lungo la durata fiscale del leasing (metà del periodo di ammortamento) e sul prezzo finale di riscatto che sarà recuperato attraverso la procedura di ammortamento.
La disposizione non produce effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza di detta disposizione.