Imprese, debuttano due nuove agevolazioni: una per gli operatori che acquistano plastiche provenienti da raccolta differenziata e una per coloro che vendono libri al dettaglio, anche di seconda mano.
L’analisi dei crediti d’imposta a favore delle imprese previsti dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, legge 205/2017) prosegue con l’esame delle seguenti agevolazioni:
– credito d’imposta per acquisti di plastiche provenienti da raccolta differenziata
– credito d’imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio
– credito d’imposta per la riqualificazione di stabilimenti termali.
Credito d’imposta per acquisti di plastiche provenienti da raccolta differenziata
(commi da 96 a 99)
A favore di tutte le imprese è riconosciuto un credito d’imposta del 36% delle spese sostenute e documentate per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.
Lo scopo dell’agevolazione è incrementare e incentivare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico.
Il credito d’imposta:
- spetta per gli anni 2018, 2019 e 2020
- è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20mila euro per ciascun beneficiario
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento
- non concorre alla formazione del reddito
- non concorre alla determinazione della base imponibile Irap
- non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr articoli 61 e 109, comma 5, Tuir)
- è utilizzabile solo in compensazione mediante F24, che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento
- non è assoggettato al limite annuale di 250mila euro previsto dall’articolo 1, comma 53, legge 244/2007
- è utilizzabile a partire dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti agevolati.
La determinazione delle modalità di attuazione del credito d’imposta è affidata a un successivo decreto ministeriale.
Credito d’imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio
(commi 319-321)
Introdotto un credito d’imposta per sostenere la vendita di libri al dettaglio; l’agevolazione è riconosciuta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri con codice Ateco principale:
- 47.61 – Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati oppure
- 47.79.1 – Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.
Il credito d’imposta:
- spetta a partire dal 2018
- è riconosciuto nel limite di spesa di 4 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019
- è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con successivo decreto ministeriale, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale
- è stabilito nella misura massima di 20mila euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10mila euro per gli altri esercenti
- è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis(cfr regolamento (Ue) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013)
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap
- non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr articoli 61 e 109, comma 5, Tuir)
- è utilizzabile solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (pena lo scarto dell’operazione di versamento), secondo modalità e termini che saranno definiti con un provvedimento del direttore dell’Agenzia.
La determinazione delle modalità di attuazione del credito d’imposta è affidata a un successivo decreto ministeriale.
Credito d’imposta per la riqualificazione di stabilimenti termali
(commi 17-18)
Il tax credit strutture ricettive, vale a dire il credito d’imposta previsto per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (articolo 10, Dl 83/2014), viene esteso agli stabilimenti termali (cfr articolo 3, legge 323/2000), anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.
Si ricorda che, in base alla disciplina originaria (in vigore fino al 31 dicembre 2016), il credito d’imposta era riconosciuto, a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, nella misura del 30% delle spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell’efficienza energetica nonché per l’acquisto di mobili e componenti di arredo, sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, fino a un massimo di 200mila euro.
Successivamente, la legge di bilancio 2017 ha prorogato l’agevolazione anche agli anni 2017 e 2018, potenziandone la misura al 65% e includendo nel novero dei beneficiari anche le strutture che svolgono attività agrituristica (articolo 1, commi da 4 a 7, legge 232/2016).
Le disposizioni attuative dell’agevolazione sono state adottate con il decreto 7 maggio 2015 (si precisa, peraltro, che attualmente si è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto attuativo, che recepisce le novità normative che hanno recentemente interessato la disciplina del credito d’imposta).