Il decreto del Ministero delle Finanze pubblicato sulla G.U. il 29.07.2015 ha individuato le disposizioni applicative necessarie per l’attuazione del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo.
Il comma 35 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 ha disposto il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo demandando ad un apposito provvedimento l’individuazione delle modalità operative, della decorrenza e della decadenza/revoca. Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 maggio 2015, elaborato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e pubblicato sulla G.U. n. 174 del 29.07.2015 individua le disposizioni applicative necessarie per l’attuazione del credito d’imposta.
Di seguito si riepiloga l’ambito di applicazione.
Soggetti interessati
Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare si tratta quindi degli investimenti effettuati nel quinquennio 2015 – 2019.
Attività di Ricerca e Sviluppo agevolabili
Ai fini dell’agevolazione in questione sono considerate attività di ricerca e sviluppo:
- i lavori sperimentali o teorici svolti finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
- la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti a acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento di quelle esistenti ovvero per creare componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale;
- l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo di conoscenze e capacità esistenti scientifiche, tecnologiche e commerciali al fine di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati, o migliorati;
- la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati/trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del bonus le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti.
Spese agevolabili
I costi per ricerca e sviluppo sono ammissibili secondo il principio della competenza di cui all’art. 109 del Tuir e solo se direttamente connessi con l’attività di ricerca e sviluppo. A tal fine il decreto individua le seguenti fattispecie:
- le spese per il personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’Università italiana o estera, ovvero in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico-scientifico. Detto personale deve essere dipendente dell’impresa, con esclusione di quello con mansioni amministrative, contabili e commerciali oppure in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi i lavoratori autonomi, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell’impresa;
- le quote di ammortamento relative agli strumenti e attrezzature acquistati con un costo unitario non inferiore a € 2000 al netto di iva, determinate secondo i coefficienti fiscali fissati al D.M. 31 dicembre 1988 e, comunque, in rapporto all’effettivo impiego nelle attività di ricerca e sviluppo. Se il bene è acquistato mediante leasing finanziario le quote di capitali dei canoni sono determinate nella misura corrispondente all’importo deducibile ai sensi dell’art 102, comma 7, del Tuir;
- le spese relative al contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché ad altri soggetti comprese le start up innovative. Devono trattarsi di soggetti residenti o localizzati in uno Stato UE o aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) o in Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni. Sono esclusi i costi relativi ad attività commissionate a soggetti che direttamente o indirettamente controllano l’impresa ovvero sono controllati dalla stessa;
- le spese per competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà di vegetali anche acquisite da fonti esterne.
- le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile nel limite massimo di € 5.000 per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di Collegio sindacale.
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta nell’importo massimo annuale di 5 milioni a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo per ogni periodo d’imposta per cui si intende fruire del beneficio
- ammonti almeno a € 30.000
- ecceda la media degli investimenti della medesima natura realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti al 2015. Se l’attività è iniziata da meno di tre anni, si considerano i periodi d’imposta precedenti esistenti alla data di costituzione.
Il beneficio è riconosciuto nella misura:
- del 50% della spesa incrementale relativa al personale e alla ricerca commissionata a terzi;
- del 25% della spesa incrementale delle quote di ammortamento degli strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali;
calcolato con le seguenti modalità:
- determinazione della spese incrementale agevolabile per ciascuna delle due categorie sopra evidenziate, confrontando le relative spese sostenute nel periodo per il quale si intende fruire dell’agevolazione con la media annuale riferita ai tre periodi d’ imposta precedenti al 2015;
- qualora entrambe le categorie di spesa presentino un incremento, il credito spettante va determinato applicando a ciascun incremento la relativa aliquota (25% e 50%);
- qualora l’incremento si verifichi per una delle due categorie di spesa, il credito spettante va calcolato applicando l’aliquota prevista a quella categoria alla corrispondente spesa incrementale.
Il credito d’imposta così determinato:
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento dei costi agevolati;
- non concorre né al reddito ai fini IRPEF/IRES né alla base ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi art. 61 e 109 comma 5 Tuir;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a scomputo dei versamenti dovuti mediante il modello F24 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi agevolati;
- non rileva il limite alla compensazione applicabile ai crediti d’imposta agevolati da indicare nel quadro RU del Modello Unico di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 di € 250.000, né il limite massimo compensabile di cui all’art. 34 Legge n. 388/2000 di € 700.000;
- non si applica la preclusione di cui all’art. 31 del D.L. n. 78/2010 che prevede il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a € 1.500.
Documentazione da conservare ai fini del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate
Per attestare i costi sulla base dei quali è determinato il credito spettante è prevista la conservazione della seguente documentazione:
- costi del personale: fogli presenza nominativi, riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell’attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell’impresa o dal responsabile dell’attività di R&S;
- costi relativi a strumenti ed attrezzature di laboratorio: dichiarazione relativa alla misura e al periodo in cui detti beni sono stati utilizzati per l’attività di R&S rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa o al responsabile dell’attività di R&S;
- costi relativi a contratti stipulati con Università/Enti di ricerca/Start-up: contratti e relazione sottoscritta dalle parti interessate riportante le attività svolte alle quali si riferiscono i costi agevolabili.
La documentazione deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale / Collegio sindacale/ professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Le imprese non soggette a revisione legale prive del Collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale/ società di revisione.