Requisiti speciali: la capacità economica può essere dimostrata mediante un bilancio approvato soltanto dai revisori e non ancora dall’assemblea dei soci? Il TAR di Roma, con la sentenza del 09.12.2015 n. 13747, risponde a questo quesito.
Si è costituita l’Amministrazione per sottolineare la legittimità del proprio operato e la carenza nella documentazione di parte, da cui asseritamente discenderebbe la mancanza dei requisiti richiesti dal bando di gara. La causa può essere definita in forma semplificata, avendone dato il Collegio avviso alle parti in sede di camera di consiglio.
Seppure il bando richiedeva, ai fini del possesso dei requisiti economici finanziari, informazioni a pena di esclusione il “Fatturato globale di impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del presente bando, pari almeno a due volte l’importo a base di gara”, devono valere le seguenti considerazioni:
– la parte ricorrente ha prodotto nei termini i bilanci relativi ai tre ultimi esercizi finanziari e relativamente al 2014, il bilancio approvato dall’organo adibito al controllo contabile, seppur ancora non approvato dall’Assemblea (approvazione che peraltro è intervenuta dopo pochi giorni);
– a sensi dell’art. 41, co. 3, Codice dei contratti, ove il concorrente non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica con ogni altro mezzo idoneo;
– pertanto, non può che osservarsi l’idoneità, nella specie, comunque del bilancio approvato dai revisori ad attestare la capacità economica;
– in ogni caso, il fatturato globale dell’impresa riferito agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data del bando è pari a più di due volte l’importo a base di gara, dato questo non contestato dall’Amministrazione; ed inolte assume il consorzio istante di essere in possesso di prescritti requisiti economici, come riscontrabile dalle dichiarazioni rese in sede di chiarimenti, “anche solo con le due annualità non contestate dall’Amministrazione” (dato anche questo non contestato dalla parte resistente).
Pertanto il provvedimento dell’Amministrazione risulta viziato per i profili censurati dalla parte e che, dunque, illegittimamente l’Amministrazione ha proceduto ad escludere la ricorrente senza valutare adeguatamente i requisiti dalla stessa attestati anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 38 Codice dei contratti e dell’istituto del soccorso istruttorio, che mira a garantire il favor partecipationis.
Per il testo completo della sentenza potete consultare il file in allegato a questo articolo.