Con sentenza n. 2966 del 7 marzo scorso, il TAR del Lazio ha riconosciuto il danno curriculare nei confronti di un’azienda ingiustamente esclusa dall’appalto. Secondo i giudici amministrativi, l’esclusione dell’azienda partecipante integra la violazione dei principi di imparzialità e correttezza.
Occorre in proposito considerare che, in materia di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi pretensivi, nel caso di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal partecipante ad una pubblica gara illegittimamente pretermesso (nella specie si trattava di una gara per l’affidamento di un incarico professionale), questi ha diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti, a fronte della colpa dell’Amministrazione nel preferirgli un altro concorrente, qualora risulti accertato che, se la gara si fosse svolta regolarmente, ne sarebbe risultato vincitore. Nella quantificazione del danno, il giudice dovrà tener conto di tutte le circostanze del caso concreto e liquidare sia il danno emergente che il lucro cessante (quali le spese sostenute per partecipare alla gara, il mancato guadagno per non aver potuto svolgere l’attività professionale ed il mancato incremento del curriculum professionale) (Corte di Cassazione, sez. III civile, 8.6.2015, n. 11794).
La domanda sul quantum del richiesto risarcimento è dunque fondata e la pretesa risarcitoria dovrà essere commisurata al danno da mancata aggiudicazione del servizio de quo, la quale si pone in rapporto di diretta causalità con l’illegittima esclusione della società dalla gara e con la mancata tempestiva esecuzione delle pronunce giurisdizionali sopra richiamate, nei termini che di seguito si vanno ad esporre.
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