imposta, imprenditori agricoli, latteCambiano le percentuali di compensazione per le cessioni di latte, bovini e suini: per il primo prodotto, sale in maniera permanente al 10%; per gli altri beni, passa per il solo 2016, rispettivamente, al 7,65 e al 7,95%. Più “leggera”, dal 1° gennaio di quest’anno, l’imposta sul valore aggiunto per gli imprenditori agricoli in regime speciale, che lavorano nel settore caseario o trattano animali vivi. A fissarla è un decreto interministeriale (Economia e finanze e Politiche agricole alimentari e forestali), firmato il 26 gennaio scorso, registrato dalla Corte dei conti e prossimo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’annuncio arriva con comunicato 15 febbraio 2016 del dipartimento delle Finanze.

 

La variazione era stata disposta dall’ultima Stabilità (legge n. 208/2015, articolo 1, comma 908), che aveva appunto demandato a un successivo provvedimento il compito di innalzare, entro determinati limiti (anche in termini di minori entrate), le percentuali di compensazione applicabili ad alcuni prodotti del settore lattiero-caseario e agli animali vivi della specie bovina e suina.

 

In particolare, sono oggetto di “ritocco”:

 

 

  • nel settore lattiero-caseario, le cessioni di latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati, nonché le cessioni di latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie (cfr n. 9 della tabella A, parte prima, allegata al Dpr 633/1972). Per questi prodotti, la percentuale di compensazione è ora fissata al 10 per cento

 

  • le cessioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo (percentuale di compensazione del 7,65%)

 

  • le cessioni di animali vivi della specie suina (percentuale di compensazione del 7,95%).

 

 

 

Chi riguarda

 

Possono avvalersi di questa agevolazione, per le merceologie interessate, gli imprenditori agricoli che applicano il regime speciale Iva (articolo 34 del Dpr 633/1972), in virtù del quale non detraggono l’imposta pagata ai fornitori in maniera analitica, ma determinano l’Iva detraibile forfetariamente, applicando le percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni effettuate. Inoltre, queste stesse percentuali assumono anche la funzione di aliquote Iva per le cessioni effettuate da produttori agricoli esonerati (quelli con volume d’affari nell’anno precedente non superiore a 7mila euro) e nei passaggi di prodotti agricoli dai soci alla cooperativa quando entrambi i soggetti (il socio e la cooperativa) applicano il regime speciale Iva.