Il TAR Catanzaro, con la Sentenza del 13.10.2017 n. 1526, ha espresso un parere sull’Importo a base di Gara inferiore al limite minimo delle Tabelle Ministeriali.
La ricorrente, che peraltro ha partecipato alla gara, di cui ora impugna con ricorso e motivi aggiunti gli atti relativi all’aggiudicazione, avrebbe avuto l’onere, al fine di far valere il richiamato vizio, di impugnare tempestivamente il bando, pubblicato sulla G.U. del 27 giugno 2016, oltre un anno prima della proposizione del ricorso, non risultando ad essa preclusa la piena cognizione della documentazione relativa alle condizioni contrattuali.
Secondo la ricorrente, la stazione appaltante sarebbe incorsa in un macroscopico errore nel fissare l’importo, tenuto conto del numero di ore occorrenti per l’espletamento dell’attività e del costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti servizi integrati, fissato nelle tabelle ministeriali.
Secondo la giurisprudenza consolidata sussiste un onere di immediata impugnazione, oltre che nelle ipotesi di clausole escludenti, anche nel caso in cui siano previsti oneri incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2017 n. 3110, Tar Abruzzo, L’Aquila, 9 marzo 2017 n. 124; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 20 febbraio 2017 n. 423; Tar Toscana, sez. II, 14 febbraio 2017 n. 243).
Tra tali ipotesi, rientra la presente fattispecie, nella quale la ricorrente lamenta la fissazione di un importo a base di gara largamente al di sotto del limite minimo risultante dalle richiamate tabelle ministeriali.
In allegato il testo completo della Sentenza.